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Vorremmo conoscere il Vostro parere circa l’applicazione del 3 criterio c) Anzianità servizio complessiva in quanto i rappresentanti sindacali chiedono un’ applicazione del criterio in maniera letterale e quindi vogliono che sia valutato il periodo a partire dall’assunzione nell’Ente pubblico indipendentemente dalla categoria di appartenenza e quindi dalla professionalità. La parte datoriale e l’ufficio personale intendono diversamente applicare il criterio con riferimento all’anzianità di servizio acquisita nella categoria quale misura della professionalità del dipendente. Diversamente legare l’esperienza all’anzianità di servizio ci sembra in contrasto con lo spirito del contratto nazionale vigente per il quale all’art. 16 del CCNL

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Avremmo necessità di qualche suggerimento in ordine ai presupposti per la costituzione del FPV su alcune casistiche particolari che, discostandosi dai casi classici del principio sono per noi di difficile interpretazione. Noi chiediamo sempre ai Servizi interessati di fornirci maggiori informazioni al fine di inquadrare meglio le singole casistiche ma non sempre riusciamo nell'intento.

  1. Il primo caso è quello di un livello progettuale minimo approvato, per cui per poter costituire il FPV per l'intero QE devo avviare le procedure di gara dei livelli di progettazione successivi.
    I nostri colleghi intendono svolgere la progettazione all'interno e affidare all'esterno solo l'incarico …

Lo scrivente comune tiene, da anni ormai, una somma di euro 53.000,00 in avanzo vincolato (derivante da corrispettivi versati per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprieta’ di aree in P.d.Z.) Vorrei cortesemente capire se tale somma deve restare obbligatoriamente vincolata per essere destinata, ad esempio, all’acquisizione di altre P.d.Z. o all’acquisto di immobili da destinare all’edilizia residenziale pubblica oppure potrebbe essere svincolata (stante ormai “l’anzianità” anche del vincolo) per poter essere utilizzata liberamente per altre spese di investimento.”

Buongiorno, sto predisponendo il bilancio di previsione 2022/2024. So per certo che devo accantonare il fondo garanzia debiti commerciali nella percentuale del 5% del Macro-aggregato 1.03. In questa fase la base di calcolo è il macro-aggregato risultante dalla previsione 2022 (al netto delle spese finanziate da risorse vincolate) che però non è ancora approvata, oppure dal macro-aggregato risultante dal bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022 (quindi bilancio provvisorio). Se devo seguire questa seconda ipotesi, dovrò rifare un atto che adegua il fondo ai dati del bilancio 2022 una volta approvato?

Buongiorno il nostro ente sia per l’anno 2020 che per l’anno 2021 non ha utilizzato i fondi del fondo funzioni fondamentali. l’ammontare del 2020 è stato interamente vincolato nell’avanzo di amministrazione e non ci sono state rettifiche nel corso del 2021. La certificazione e’ andata a buon fine e non sono stati neanche utilizzati tutti i riversamenti specifici covid da parte del ministero nel 2020. nel 2021 abbiamo ricevuto ancora fondi ma non sono stati impegnati. il sindaco mi chiede, adesso, se può utilizzare questi fondi per sanificare il palazzo comunale tinteggiando le mura interne utilizzando delle tinte apposite …

“Essendo volontà del nostro Ente apportare una diminuzione delle tariffe relative al CUP, con il presente quesito si chiede se il requisito della parità di gettito del CUP rispetto ai vecchi prelievi (ICP, TOSAP, etc...), sancito dall'art. 1 comma 817 della legge 160/2019, sia ancora un requisito da rispettare oppure la sua validità era collegata alla prima applicazione del nuovo prelievo e pertanto esclusivamente per l'annualità 2021?”

“A seguito di valutazione del dirigente, alcuni residui attivi datati sono stati cancellati dal conto del bilancio e trasferiti a conto del patrimonio. Se dovessero intervenire in futuro riscossioni, le stesse andranno a creare maggior residuo attivo in corrispondenza dell’annualità di riferimento del credito cancellato.

Laddove alle entrate in argomento (ad es ruolo di sanzioni per violazioni codice strada) siano correlati – lato spesa - degli impegni per aggi di riscossione, il relativo debito viene pure eliminato, per coerenza, dal conto del bilancio. Si chiede di sapere se è preferibile, laddove successivamente si verifichi una entrata …

La Legge Finanziaria prevede “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, …

Considerato che in data 17.05.2021, presso il NS Ente, è stato assunto a tempo indeterminato un operaio in regime di part-time verticale all’83,33% e che lo stesso dal 07.12.2021 risulta assente per malattia, come di seguito specificato: - Dal 07.12.2021 al 22.12.2021; - Dal 23.12.2021 (ricovero e dimissioni ospedaliere) al 23.01.2022. Con la presente, alla luce di quanto sopra esposto e della normativa vigente, siamo a chiederVi da quando (continuando l’assenza per malattia) decorre la retribuzione ridotta, di cui all’art. 36 c^ 9 lettere b,c e seguenti del CCNL in oggetto.

Abbiamo un quesito in merito all'adeguamento delle indennità degli amministratori. Le indennità attualmente erogate, per scelta degli amministratori, sono inferiori a quelle da tabella ex DM 119/2000, ed in base alla norma della legge di bilancio dobbiamo adeguarle nella misura stabilita dal comma 175. Non conosciamo ancora l'orientamento degli amministratori in merito. Abbiamo fatto delle proiezioni e di certo se dovessimo adeguare le indennità secondo le nuove tabelle, la spesa aumenterebbe dagli attuali 53.000 euro circa a 116.000 euro sul 2022, 126.000 euro sul 2023 e 141.000 euro sul 2024, con effetti pesanti sugli equilibri della parte corrente. Pertanto …