TARI: spetta al contribuente provare i requisiti di legge per ottenere la tariffa agrituristica

Un Comune notificava a una società agricola avvisi di pagamento TARI 2020 e 2021, relativi a un compendio immobiliare di circa 4.056 mq, qualificando l'attività ivi svolta come "ristorazione" (categoria 22 dell'allegato B al regolamento comunale) e non come attività agrituristica. Interpellata sulla causa, la CGT Puglia si è espressa, con sentenza n. 1068/2026, sulle condizioni necessarie per l'applicazione di una tariffa più agevolata (quale quella agrituristica) e sulla la legittimità del regolamento comunale.

La Corte ha anzitutto ribadito il principio secondo cui grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare di una riduzione della superficie tassabile o di un'esenzione. La distinzione tra diverse categorie tariffarie, argomentano i giudici, costituisce esercizio di un potere tecnico-discrezionale dell'ente locale, sindacabile in sede di disapplicazione solo in presenza di specifici vizi di legittimità, e che tale distinzione deve fondarsi esclusivamente sulla capacità di produrre rifiuti delle diverse attività, e non sulla loro natura giuridica.

La Corte ha poi rilevato che la contribuente non aveva prodotto la documentazione richiesta dalla legge regionale sull'agriturismo (l.r. n. 42/2013), come l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici, il certificato di abilitazione e l'autorizzazione comunale, né elementi idonei a dimostrare che le superfici destinate a pergolato, gazebo e area ricettiva producessero un quantitativo di rifiuti inferiore rispetto a un'attività di ristorazione.

La Corte ha quindi respinto integralmente l'appello, assoggettando l'intera superficie del compendio immobiliare (mq 4.056) alla tariffa della categoria "ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub". La pronuncia costituisce un utile riferimento operativo in materia di prove specifiche (autorizzazioni di settore, certificazioni richieste da leggi speciali, formulari di identificazione dei rifiuti) per lo svolgimento di attività agevolate o l'esclusione di determinate superfici dalla tassazione. Oneri probatori, questi, che gravano sempre e solo sul contribuente.