TARI: nelle aree portuali il comune non ha potestà impositiva, anche in assenza di delimitazione delle aree demaniali
Con ordinanza del 21 settembre 2026, n. 25651, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del soggetto affidatario dell’accertamento e della riscossione della TARI per conto di un Comune della provincia di Venezia, il quale aveva notificato a una cooperativa esercente attività d’impresa portuale, in virtù di un contratto di locazione stipulato con l’azienda speciale per il porto, tre avvisi di pagamento TARI 2019 per circa euro 20.000. I giudici di merito avevano ritenuto dovuto il tributo per i soli 117 mq adibiti a uffici (euro 258,00), escludendolo per l’area portuale, in quanto la gestione dei rifiuti in tale ambito spetta all’Autorità di sistema portuale. Il ricorrente sosteneva che l’istituzione dell’Autorità nel 2016 non fosse sufficiente a far venir meno la potestà impositiva comunale, essendo la delimitazione delle aree intervenuta solo nel 2019.
La Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la gestione dei rifiuti nelle aree portuali rientra nelle competenze dell’Autorità portuale (art. 6 della legge n. 84 del 1994, come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2016), con conseguente esclusione della competenza e del potere impositivo dei Comuni. Sono irrilevanti sia lo svolgimento di fatto del servizio da parte del Comune, sia la circostanza che l’immobile, pur ricompreso nell’area portuale, sia escluso dalle aree destinate a funzioni portuali e retroportuali.
Quanto alla mancata delimitazione delle aree, la Corte ha precisato che essa non comporta alcun differimento dell’operatività della legge istitutiva dell’Autorità di sistema portuale, entrata immediatamente in vigore. L’assenza di delimitazione nell’annualità d’imposta non prova, dunque, che le aree siano estranee alla competenza dell’Autorità. La Corte ha inoltre escluso il litisconsorzio necessario con la Città metropolitana in relazione al tributo provinciale per l’ambiente, trattandosi non di un tributo autonomo ma di una mera percentuale applicata al tributo comunale (art. 19 del d.lgs. n. 504 del 1992), e ha ricordato che, in caso di affidamento dell’accertamento e della riscossione, non sussiste litisconsorzio necessario neppure con l’ente impositore.
Per i Comuni sul cui territorio insistono aree portuali, la pronuncia conferma l’opportunità di verificare puntualmente il perimetro della propria potestà impositiva, escludendo dalla tassazione le utenze ricadenti nella competenza dell’Autorità di sistema portuale, a prescindere dall’effettiva erogazione del servizio.