TARI: l’uso stagionale non esclude il tributo e il villaggio turistico può essere tassato con la tariffa degli alberghi con ristorante
Sull’inquadramento tariffario e il riconoscimento dei benefici per la stagionalità dell’attività commerciale è recentemente ritornata ad esprimersi la Corte di Cassazione, con ordinanza del 2 ottobre 2026, n. 26141. La controversia originava dal ricorso di una società di gestione di un villaggio turistico nel Leccese contro un avviso di pagamento TARI 2017 per circa 120.000 euro. La ricorrente eccepiva che l’attività ricettiva era esercitata per soli 180 giorni come da licenza e contestava l’applicazione della tariffa per «albergo con ristorante», in assenza di una categoria regolamentare specifica per i villaggi turistici.
La Corte ha ribadito che l’uso stagionale degli immobili non esclude il presupposto impositivo, legato alla disponibilità dell’area suscettibile di produrre rifiuti. L’esclusione prevista dall’art. 62, c. 2, del d.lgs. n. 507/1993 presuppone l’obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile, che non può identificarsi con scelte o esigenze soggettive dell’utente né con il mancato utilizzo di fatto dei locali. Grava sul contribuente l’onere di provare le condizioni per beneficiare di riduzioni o esenzioni, che costituiscono eccezioni alla regola generale. La previsione di riduzioni tariffarie per le attività stagionali, peraltro, è rimessa alla facoltà discrezionale dell’ente. Sul piano tariffario, l’art. 68 del medesimo decreto riconosce ai Comuni ampia discrezionalità nella classificazione delle utenze, potendo essi prevedere categorie e sottocategorie ulteriori senza obbligo di motivazione specifica.
Nel caso concreto, la contribuente non aveva dimostrato il diritto a riduzioni superiori a quella regolamentare del 10% già applicata. Quanto alla classificazione tariffaria per le utenze non domestiche, la Corte ha ritenuto irrilevante l’assenza di una categoria dedicata ai villaggi turistici, argomentando che la previsione regolamentare si applica per categoria e non per analogia, e che la riconduzione alla categoria degli alberghi con ristorante è coerente con la comune vocazione turistico-ricettiva. Non è stata accolta la tesi della diversificazione tariffaria per unità con destinazione diversa, poiché il villaggio turistico si caratterizza per una gestione unitaria e inscindibile dei servizi offerti, cui si applica la tariffa dell’attività prevalente.
La pronuncia ricorda dunque agli Uffici tributi che, in assenza di previsioni espresse inserite nei regolamenti comunali TARI, riduzioni e agevolazioni per strutture turistico-ricettive non possono fondarsi soltanto sulla stagionalità dell’attività e che, in generale, pertiene all’autonomia politico-regolamentare dell’ente la definizione del trattamento tributario delle attività economiche presenti sul territorio, ferma restando la disciplina legislativa in materia.