TARI, riordino delle regole: nuove disposizioni su riciclo, compostaggio e dichiarazioni

Più ordine nella disciplina della TARI e regole più uniformi per contribuenti, Comuni e gestori. È questo l'obiettivo dell'articolo 28 del D.Lgs. 147/2026, che interviene su diversi aspetti della tassa sui rifiuti, aggiornando la normativa alla luce delle modifiche introdotte negli ultimi anni.

La riforma opera innanzitutto una pulizia terminologica, eliminando i riferimenti alla ormai soppressa IUC e alla categoria dei “rifiuti assimilati”. Quest'ultima è infatti superata dalla riforma introdotta dal D.Lgs. 116/2020, che ha sottratto ai Comuni il precedente potere di assimilare autonomamente, per qualità e quantità, i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Ma l'intervento va oltre il semplice aggiornamento delle parole: il legislatore riporta direttamente nella legge istitutiva della TARI, la legge n. 147/2013, disposizioni che nel tempo erano state disseminate in altri provvedimenti.

Una delle novità più rilevanti riguarda le utenze non domestiche che scelgono di gestire autonomamente i propri rifiuti, conferendoli al di fuori del servizio pubblico e dimostrando documentalmente l'avvio al riciclo o al recupero. Il nuovo comma 649-bis della legge n. 147/2013 stabilisce che tali utenze sono escluse dalla quota variabile della TARI in misura proporzionata alla quantità di rifiuti conferiti.

La modifica terminologica da “rapportata” a “proporzionata” assume un preciso significato operativo.

Se l'impresa avvia autonomamente al riciclo soltanto una parte dei propri rifiuti, non può ottenere l'azzeramento dell'intera quota variabile: la riduzione dovrà essere proporzionata alla quantità effettivamente sottratta al servizio pubblico.

Resta comunque dovuta la quota fissa. La scelta di uscire dal servizio pubblico è inoltre vincolante per almeno due anni e deve essere comunicata al Comune, oppure al gestore quando sia applicata la tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per i Comuni si apre quindi un nuovo fronte operativo: sarà necessario raccogliere le comunicazioni, verificare la documentazione prodotta dagli utenti e calcolare correttamente le conseguenti riduzioni tariffarie, con inevitabili effetti anche sulla previsione del gettito.


Compostaggio: la regola torna nella legge TARI

Il riordino riguarda anche le agevolazioni per le utenze che effettuano il compostaggio dei propri rifiuti organici. La disciplina viene trasferita dal Codice dell'ambiente direttamente nella legge n. 147/2013, attraverso la modifica del comma 658. La riduzione tariffaria viene così collocata nella sede normativa propria della TARI e riguarda sia le utenze domestiche sia le utenze non domestiche del settore agricolo e vivaistico che praticano il compostaggio.


Un'altra modifica riguarda il contenuto della tariffa.
Il nuovo comma 654 consente di includere nella TARI anche costi accessori, come quelli relativi allo spazzamento delle strade, purché siano adeguatamente evidenziati nei PEF e nei bilanci del gestore. La regola punta quindi a garantire maggiore trasparenza, i costi che concorrono alla formazione della tariffa devono essere chiaramente individuabili nella documentazione economica e finanziaria del servizio.


DICHIARAZIONE TARI: ARRIVA IL TERMINE UNICO DI 90 GIORNI.
La riforma elimina definitivamente i vecchi riferimenti alla IUC e chiarisce che la dichiarazione deve essere presentata al Comune o al gestore del servizio rifiuti. Tutte le dichiarazioni TARI devono essere presentate entro 90 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, oppure dal verificarsi della variazione rilevante ai fini della tassa.

I Comuni che non lo abbiano ancora fatto dovranno adeguare i propri regolamenti TARI e la relativa modulistica, recependo il nuovo termine dei 90 giorni e aggiornando le procedure per la gestione delle dichiarazioni. Se il possesso è iniziato prima del 12 agosto 2026, la questione va risolta applicando la disciplina precedente, non facendo partire automaticamente i 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 147/2026