TARI: il giudizio sul sollecito di pagamento non preclude l’impugnazione nel merito del successivo avviso di accertamento

Come si inquadra giuridicamente il sollecito di pagamento come atto, in relazione alle impugnazioni, ai fini della cristallizzazione della pretesa tributaria? Su questo tema si è espressa con ordinanza del 19 settembre 2026, n. 25575, la Corte di Cassazione, decidendo il ricorso di una società nei confronti di un Comune campano in materia di TARI 2019. Il Comune aveva inizialmente notificato un sollecito di pagamento, calcolato su una superficie di 5.548 mq. Il ricorso della società avverso tale atto era stato dichiarato inammissibile per tardività in entrambi i gradi di merito. In seguito al mancato pagamento, l’ente aveva emesso un avviso di accertamento per omesso versamento, comprensivo di sanzioni.

La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 2909 c.c., le sentenze di mero rito, come quella dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso per tardività, producono soltanto un giudicato formale, e non precludono l’esame del merito della pretesa in un diverso giudizio. Inoltre, il sollecito di pagamento è un atto atipico, non compreso nell’elenco di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. La sua impugnazione, pur consentita in quanto trattasi di atto che manifesta una pretesa tributaria compiuta, è però meramente facoltativa e non preclude, anzi impone, l’impugnazione del successivo atto tipico, al fine di evitare il consolidamento della pretesa.

Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che la sentenza sul sollecito non solo era di mero rito, ma non era neppure passata in giudicato, essendo a sua volta oggetto di ricorso per cassazione trattato nella medesima udienza. Una volta emesso l’atto tipico, il relativo giudizio è l’unico giuridicamente rilevante e l’impugnazione dell’avviso fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa.

Ne deriva, per gli uffici tributari comunali, che la definitività del sollecito di pagamento, anche se conseguente a una declaratoria di inammissibilità, non consolida la pretesa né limita l’impugnazione del successivo avviso di accertamento ai soli vizi propri: l’avviso deve pertanto essere autonomamente e adeguatamente motivato, in particolare quando verte sull’omessa o infedele dichiarazione delle superfici imponibili.