IMU 2021: le esenzioni emergenziali sono di stretta interpretazione e i requisiti vanno provati
La materia delle esenzioni straordinarie approvate durante l’emergenza pandemica continuano a impegnare le Corti di merito per la loro corretta applicazione. In un recente caso deciso dalla Corte di Giustizia tributaria del Lazio con sentenza 8 giugno 2026, n. 3644, la Corte ha esaminato un ricorso presentato da una società che contestava un accertamento IMU 2021. La ricorrente, attiva nell’organizzazione di servizi e catering per convegni, conferenze e meeting, invocava contro il Comune il riconoscimento dell’esenzione IMU disposta prima dai commi 599-301 dell’art. 1 della legge n. 178/2020 e poi dall’art. 6-sexies del d.l. n. 41/2021, censurando l’accertamento per carenza di motivazione e mancata prova del presupposto impositivo.
Il Collegio ha ricordato che le norme di esenzione emergenziale hanno carattere derogatorio ed eccezionale e vanno applicate in senso strettamente letterale, con esclusione di interpretazioni analogiche o estensive (art. 14 delle Preleggi). Ha poi richiamato consolidati precedenti di legittimità (come Cass. n. 20685/2024) in tema di motivazione, che è adeguata se il contribuente è posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa. In questo caso, l'obbligo di allegare gli atti richiamati per relationem non riguarda quelli conoscibili, come le delibere consiliari soggette a pubblicità legale.
Nel caso concreto, l'attività di organizzazione di servizi per congressi e convegni non rientra tra quelle di allestimento di strutture espositive in ambito fieristico ai sensi dei commi 599-601, n. n. 178/2020, e una lettura estensiva è preclusa. Quanto all'art. 6-sexies del d.l. n. 41/2021, la società non ha provato di aver percepito il contributo a fondo perduto né di possedere i requisiti richiesti. Il conto economico prodotto in appello attesta la sola imputazione contabile per competenza, mentre l'erogazione andava dimostrata documentalmente, almeno tramite l'effettivo accredito.
La decisione richiama quindi quanto già affermato in altre pronunce in merito all’interpretazione strettamente letterale delle esenzioni tributarie istituite tra 2020 e 2021 che gli Uffici tributi devono ricordare nelle attività di recupero dell’evasione per i tributi dovuti durante il biennio pandemico.