Esenzione IMU per immobili occupati abusivamente: vale anche l’azione civile del contribuente

Con sentenza della Corte Costituzionale n. 60/2024 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 nella parte in cui non escludeva il pagamento dell’IMU per gli immobili abusivamente occupati, per i quali fosse stata presentata tempestiva denuncia penale all’Autorità giudiziaria. Recentemente la Corte di Giustizia tributaria della Sardegna è stata chiamata a decidere su un caso di un immobile a Cagliari, dagli anni Ottanta occupato abusivamente, dove i proprietari avevano tuttavia esperito azione civile, e non penale, per il riconoscimento della proprietà e la liberazione dell’immobile. Successivamente alla favorevole pronuncia del Tribunale civile di I grado nel 2007, avevano donato nel 2009 l’immobile al figlio, pur in costanza di occupazione. Il Comune inviava poi avviso di accertamento dal Comune per insufficiente versamento IMU del 2015, da cui scaturiva il processo tributario.

La Corte, con sentenza n. 552/2026, ha interpretato il presupposto impositivo dell’IMU adeguandolo ai principi costituzionali di capacità contributiva, uguaglianza e ragionevolezza. Muovendo dagli articoli individuanti il soggetto passivo e il presupposto impositivo (artt. 1, d.lgs. n. 504/1992; 13, d.l. 201/2011; 9 d.lgs. n. 23/2011 vigenti ratione temporis), la Corte ha però osservato che la titolarità formale del diritto non sia sufficiente di per sé ad esprimere capacità contributiva, quando il proprietario sia stato concretamente spogliato del bene da un’occupazione illegittima. Richiamando la sentenza n. 60/2024 della Corte Costituzionale, i giudici tributari sardi hanno interpretato in senso costituzionalmente orientato la disciplina IMU, ritenendo irragionevole distinguere tra il proprietario di un immobile occupato che, per tutelare le proprie ragioni, scelga l’azione civile da quello che, nelle stesse condizioni, denunci penalmente il fatto. In entrambi i casi, infatti, ciò che davvero rileva è la mancanza della disponibilità del bene e, dunque, l’indice di ricchezza e il godimento economico del bene ex art. 53 Cost. necessario per l’imposizione.

Non potendo trattare diversamente situazioni sostanzialmente identiche ex art. 3 Cost., la Corte ha annullato l’accertamento. Per gli uffici, la sentenza precisa che l’esenzione IMU per gli immobili occupati va riconosciuta, al sussistere di tutte le altre condizioni, quale che sia il mezzo di tutela scelto dal contribuente per ottenere la liberazione dell’immobile.