IMU: esenzione solo per gli immobili destinati ai fini istituzionali
Con sentenza depositata il 21 luglio 2026, n. 4635, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha respinto l’appello di un’università agraria contro un avviso di accertamento IMU per l’anno 2020 emesso dal Comune. L’avviso riguardava numerosi terreni, aree fabbricabili e fabbricati. Tra i motivi di appello si allegava il diritto all’esenzione ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) e lett. i), del d.lgs. n. 504/1992. A sostegno dell’esenzione l’appellante deduceva che il fondo era destinato in via esclusiva al pascolo, esercitato dagli utenti a titolo di uso civico dietro esigui corrispettivi. Il Comune eccepiva, tra l’altro, l’acquiescenza dell’ente, che aveva pagato la prima rata dell’importo accertato.
Il collegio ha richiamato l’orientamento di legittimità sull’esenzione degli immobili posseduti da enti pubblici. Il beneficio spetta solo se l’immobile è utilizzato in modo diretto e immediato per le finalità d’istituto. Non basta un impiego riconducibile solo indirettamente alla funzione dell’ente, come l’affidamento del bene al godimento di terzi dietro pagamento di un canone (Cass. n. 118 del 2025; Cass. n. 27035 del 2023). Trattandosi di norma di esenzione, di carattere eccezionale, l’onere di provarne i presupposti grava sul contribuente. Ciò vale anche per l’esenzione della lett. i), per la quale va dimostrato che l’attività svolta rientra tra quelle agevolate e non ha modalità commerciali. Il principio era già stato affermato nei confronti della stessa appellante, per l’IMU 2012, dalla Cassazione con l’ordinanza n. 23190 del 2024.
Nel caso concreto la Corte ha ritenuto la prova del tutto insufficiente. L’Università agraria si era riferita genericamente a un solo fondo destinato a pascolo, mentre l’accertamento riguardava beni di diversa natura. Tra questi vi erano fabbricati e terreni a bosco, vigneto, seminativo e uliveto. La perizia di parte si limitava a due particelle, peraltro inserite dal 2008 nel piano regolatore con destinazione industriale. Le assegnazioni documentate coprivano 140 ettari a favore di soli tre utenti, a fronte di una superficie complessiva ben più ampia. Inoltre, l’ente non aveva mai presentato la dichiarazione IMU con l’indicazione, immobile per immobile, dei requisiti per l’esenzione. Quanto agli usi civici, gravanti su una sola particella, il collegio ha precisato che non danno di per sé diritto all’esenzione. Rilevano anche la destinazione del bene e la stabile residenza degli utenti nel Comune.