IMU concessionari stabilimenti balneari: contrasti giurisprudenziali in punto di soggettività passiva

Il concessionario di un’area demaniale marittima adibita a stabilimento balneare è soggetto passivo IMU, anche quando le strutture sono stagionali e rimovibili? Sul tema si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia tributaria della Campania, con sentenza depositata il 24 luglio 2026, n. 5044, decidendo a seguito di ordinanza di rinvio della Cassazione (ord. 12/11/2024, n. 29225) che aveva accolto il ricorso di un Comune campano contro una società concessionaria di uno stabilimento su un accertamento IMU 2017. Nel giudizio riassunto davanti alla Corte napoletana la società ha riproposto, tra l’altro, la carenza del presupposto impositivo, per la natura stagionale e rimovibile delle strutture, e l’illegittima attribuzione della rendita da parte del Comune.

Il collegio, dato atto delle sentenze contrastanti in materia, ha impostato la decisione su due questioni: se il Comune possa attribuire la rendita catastale e se la titolarità del diritto di superficie fondi la soggettività passiva IMU. Sul primo punto i giudici non hanno avuto dubbi nel ribadire, insieme a Cass. 14 marzo 2019, n. 7275 e 26 gennaio 2021, n. 1571, l’esclusiva competenza dell’Amministrazione finanziaria dello Stato in ordine all’attribuzione della rendita catastale, pur riconoscendo il ruolo partecipativo e di impulso dei Comuni.

Maggiori perplessità suscita la trattazione del secondo tema. L’ordinanza di rinvio della Cassazione esplicitava chiaramente che ai sensi dell’art. 18, c. 3 della legge n. 388/2000, modificando l’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 504/1992, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario, che diviene quindi anche obbligato formale dei rapporti tributari, senza la necessità di accertare se la concessione attributiva del diritto di costruire immobili sul demanio abbia effetti reali (Cass. 10 dicembre 2010, n. 24969; Cass., 15 dicembre 2020, n. 28563). Il principio vale anche per l’IMU, in forza dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011. La ricerca da parte del giudice di merito di un diritto di superficie non risultava dunque pertinente, né rilevava l’eccezione di precarietà dei manufatti, dal momento che ai fini ICI e poi IMU, sono imponibili anche i manufatti prefabbricati appoggiati al suolo, se stabili nel tempo e dotati di autonomia funzionale e reddituale.

La Corte Campana ha invece riesaminato il caso richiamando la sentenza della Cassazione n. 17730 del 2006, distinguendo il caso della proprietà superficiaria stabile da quello delle concessioni demaniali per stabilimenti balneari. Ad avviso dei giudici tributari, se nei rapporti superficiari ordinari il soggetto passivo del tributo ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992 è il proprietario superficiario, tale principio non è tuttavia estensibile agli stabilimenti balneari, poiché i manufatti hanno natura temporanea ed effimera, da rimuovere alla scadenza della concessione. Mancherebbe dunque il possesso di un immobile necessario per l’imposizione.

Evidente è dunque lo scostamento dei giudici di merito rispetto ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte: la motivazione non si confronta né con l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 né con l’ordinanza di rinvio, cui il giudice è tenuto a uniformarsi (art. 384, c. 2, c.p.c.). Gli Uffici tributi sono confortati dall’orientamento di legittimità consolidato nel senso della tassabilità dei manufatti in concessione demaniale accatastati o accatastabili, ma è opportuno essere a conoscenza delle pronunce di segno contrario, che potrebbero alimentare il contenzioso.