ICI e sanzione per omessa dichiarazione: nessun obbligo dichiarativo quando il valore dell'area è rideterminato dal Comune

Un Comune aveva emesso un avviso di accertamento per l’ICI del 2012 nei confronti di una società per un'area edificabile, irrogando la sanzione del 100% per omessa dichiarazione. La controversia viene portata dalla contribuente in Cassazione, lamentando tra le altre cose la disapplicazione della sanzione ai sensi dell'art. 15 del regolamento comunale IMU.

La Suprema Corte, con ordinanza 1/10/2026, n. 26066 ha dichiarato fondato questo motivo di ricorso, poiché i giudici d'appello, pur sollecitati da una specifica eccezione, non hanno verificato se sussistesse l'obbligo dichiarativo. Richiamando Cass. 13662/2026 e 8280/2025, la Corte ha ribadito che l'onere dichiarativo previsto per ICI e IMU non sussiste quando la variazione consiste nella rideterminazione, da parte dell'ente, della base imponibile per effetto della nuova stima del valore dell'area fabbricabile ex art. 59, comma 1, lett. g), D.Lgs. 446/1997. Alla luce dell'art. 10, comma 1, L. 212/2000, la dichiarazione è infatti irrilevante non solo quando il dato è conoscibile per via telematica, ma ogni volta che esso rientra già nella conoscenza qualificata dell'ente in ragione della sua attività amministrativa, anche non tributaria.

Ne discende per gli uffici tributi l'esigenza di non applicare automaticamente la sanzione per omessa dichiarazione: prima dell'emissione dell'avviso occorre verificare se l'evento fosse realmente non conoscibile dal Comune e, in giudizio, motivare puntualmente l'obbligo, perché l'eccezione del contribuente impone al giudice un esame specifico.