IMU su terreni agricoli: per l’esenzione occorre provare la coltivazione dei fondi
Com’è noto, in materia di base imponibile IMU l’art. 13, c. 2 del D.L. n. 201/2011 considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Ai fini del riconoscimento del carattere di “non fabbricabilità” è sufficiente il possesso della qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale?
Su questo tema si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia, con sentenza 25/03/2026, n. 2581, esaminando il ricorso di un contribuente, comproprietario al 33,33% di un fondo di circa 23.000 mq concesso in comodato al fratello, coltivatore diretto, che si era visto rifiutare dal Comune l’istanza di rimborso per il versamento IMU del 2013. L’Ente giustificava il diniego allegando un verbale di sopralluogo della Polizia Locale del 2018, che attestava lo stato incolto dei terreni almeno dal 2011.
La Corte ha anzitutto ricordato che la norma sopra richiamata, da leggersi in coordinamento con l’art. 2, c. 1, lett. b) del d.lgs. n. 504/1992, presuppone la compresenza di due requisiti: uno soggettivo, consistente nella qualità di coltivatore diretto o I.A.P., e uno oggettivo, ossia l’effettiva e attuale utilizzazione agro-silvo-pastorale dei terreni per i quali si chiede il beneficio. Analogamente ad altre fattispecie di agevolazioni, anche in questo caso l’onere della prova grava sul contribuente beneficiario delle stesse. Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto il pieno valore probatorio del verbale della P.L. sullo stato di incoltura del fondo, ritenendo tali risultanze non superate dalla mera dimostrazione della qualità soggettiva di coltivatore diretto e dalla produzione del contratto di comodato offerte dal contribuente. Sulla base di tale argomentazione, i giudici siciliani hanno respinto il ricorso del contribuente e confermato la legittimità del diniego al rimborso.
La pronuncia ricorda che la configurazione di terreno agricolo e non fabbricabile ai fini IMU non può fondarsi soltanto sulla qualità soggettiva del possessore, ma richiede anche una verifica da parte dell’ufficio tributi sulle condizioni effettive del fondo, in quanto l’agevolazione è funzionalmente collegata a sostenere l’attività agricola, che deve però sussistere in concreto.