Il Segretario Comunale collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.04.2022 ha chiesto, in data 01.03.2022, la possibilità di usufruire di n. 20 giorni di congedo ordinario dal 03.03.2022 al 30.03.2022.
Con la stessa nota il Segretario ha chiesto che, in caso di diniego per improcrastinabili esigenze di servizio (cosa che è effettivamente accaduta), sia “valutata la possibilità di monetizzare le ferie non godute tenendo conto delle interpretazioni secondo le quali risulterebbero escluse dal divieto di pagamento di trattamenti economici sostitutivi quelle cause estintive del rapporto di lavoro indipendenti dalla volontà del dipendente che dalla capacità …