Tassazione piatta salario accessorio, il limite è sui redditi 2026
Il comma 237 art. 1 legge 199/2025, per il periodo di imposta relativo all’anno 2026, introduce, per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e aventi un determinato requisito di reddito, un’imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con riferimento al trattamento economico accessorio (ivi comprese le indennità di natura fissa e continuativa), fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 800 euro; l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali; il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore a 50.000 euro.
Ci siamo chiesti su quale anno vada verificato il limite dei 50.000 euro. L’anno precedente o quello in cui viene applicata la tassazione agevolata? In proposito, l’Agenzia delle Entrate, con Risposta Interpello n. 956–1290/2026, ha spiegato che occorre fare riferimento ai redditi dell’annualità 2026
Richiamo normativo
Legge 199/2025 art. 1 comma 237
237. Per l'anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure.