Le risorse vincolate per la costituzione di un Ufficio di piano sono fuori limite salario accessorio

La Corte dei Conti Liguria con delibera n. 71/2026, in riscontro a un quesito posto da Comune, ritiene che le risorse destinate a finanziare il salario accessorio dei dipendenti impegnati nella costituzione di un Ufficio di piano possano essere escluse dal limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 nei limiti delineati dalla giurisprudenza richiamata in motivazione, in particolare ove siano finanziate da specifiche e tracciabili entrate aventi natura vincolata, finalizzate alla realizzazione di attività delegate o conferite da altri livelli istituzionali, e gli emolumenti economici riconosciuti vadano a remunerare un impegno effettivo e comprovabile di specifiche unità di personale in mansioni aggiuntive rispetto alle attività istituzionali di competenza.

In particolare, il Comune istante ha formulato parere sull’assoggettabilità al limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d. lgs n. 75 del 2017, del trattamento economico accessorio del personale dipendente impegnato nella costituzione di un “Ufficio di piano” e, segnatamente, del finanziamento di incarichi di elevata qualificazione e conferimento di particolari responsabilità ex art. 84 del CCNL degli enti locali, mediante fondi regionali vincolati, precisando, altresì, che le nuove funzioni dell’Ufficio di piano non risultano finanziate integralmente mediante risorse regionali vincolate; tuttavia, l’ attribuzione di un fondo dedicato specificamente al funzionamento dei distretti sociali consente il finanziamento integrale o di quote del salario accessorio.