Salario accessorio: imposta sostitutiva al 15% sui premi fino a 800 euro

Con la Risposta n. 186/2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulla imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 15% prevista in via temporanea dall’articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) per i compensi relativi al trattamento economico accessorio corrisposti al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

L’Agenzia precisa che il requisito reddituale di 50.000 euro deve essere verificato considerando l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2026, comprendendo anche pensioni e trattamenti ad esse assimilati. Viene inoltre chiarito che l’aliquota agevolata trova applicazione esclusivamente entro il limite massimo di 800 euro annui di compensi accessori, mentre le somme eccedenti continuano a essere assoggettate al regime ordinario di tassazione.

Particolare rilievo assume il chiarimento relativo all’applicazione automatica del beneficio da parte del sostituto d’imposta. Il dipendente può tuttavia rinunciare espressamente al regime sostitutivo qualora ritenga più favorevole la tassazione ordinaria o, nei casi previsti dalla normativa, l’applicazione della tassazione separata.