Il limite al trattamento accessorio del personale può essere derogato solo nei casi previsti dalla legge

La Corte dei Conti Toscana, con delibera n. 165/2026 ha affrontato quesito relativo al caso di nuova istituzione della dirigenza. L’ente chiede se sia possibile rideterminare il tetto del salario accessorio del 2016, previsto dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017, tenendo conto degli oneri aggiuntivi per il trattamento economico accessorio della dirigenza medesima. Chiede, inoltre, quale sia da intendersi il corretto parametro di riferimento finanziario, anche alla luce dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019, che consente di incrementare le risorse destinate alla contrattazione integrativa nel caso di un aumento del personale in servizio rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2018.

La Sezione ha evidenziato che Il personale dirigenziale concorre all’applicazione del meccanismo di adeguamento del salario accessorio, non potendo essere escluso dal computo in ragione della natura determinata del rapporto di lavoro. Ciò non significa, tuttavia, che la semplice istituzione di una o più posizioni dirigenziali determini automaticamente un aumento del limite del trattamento accessorio. La rilevanza della dirigenza ai fini dell’art. 33 presuppone, infatti, la sussistenza delle condizioni previste dalla norma e, in particolare, un incremento della consistenza del personale rispetto a quella rilevata al 31 dicembre 2018.

In tale contesto si colloca la richiesta di parere formulata dal Comune, concernente la possibilità di rideterminare il tetto del salario accessorio previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, rispetto al valore soglia del 2016, in ragione della nuova istituzione del ruolo della dirigenza.

Il Collegio ribadisce, in proposito, che il limite al trattamento accessorio previsto dall’art. 23 co. 2, del d.lgs. n. 75 del 2017 costituisce un vincolo di finanza pubblica. Ne consegue che esso può essere derogato, mediante l’esclusione di specifiche poste dal relativo computo, oppure rideterminato in aumento, esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Tra tali ipotesi rientrano, a titolo esemplificativo, l’incremento facoltativo previsto dall’art. 14, comma 1-bis, del d.l. n. 25 del 2025 e il meccanismo di adeguamento disciplinato dall’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019.

La Sezione si è già pronunciata sul tema con le deliberazioni n. 260/2024/PAR e n. 80/2026/PAR, evidenziando come la finalità di quest’ultima disposizione sia quella di mantenere invariato il valore medio pro capite delle risorse destinate al trattamento accessorio. In tale prospettiva, l’incremento del tetto non rappresenta una deroga generalizzata al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, ma costituisce un meccanismo volto ad assicurare che l’aumento del personale non determini una riduzione della quota media di risorse accessibili a ciascun dipendente.

Pertanto, solo nel caso in cui la prima istituzione della dirigenza dell’ente locale abbia come conseguenza un aumento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31 dicembre 2018, riconducibile all’applicazione dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 può essere adeguato al fine di mantenere invariato il valore medio pro capite di tali risorse.

L’ente che, invece, intenda istituire per la prima volta la dirigenza e che non abbia effettuato assunzioni ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 è tenuto, in sede di costituzione del fondo destinato al trattamento accessorio della dirigenza, al rispetto del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.