Riforma tributi locali, per le piattaforme marine si utilizza il valore contabile
L’art. 27 del D.Lgs. 147/2026 disciplina l’IMPi (imposta immobiliare sulle piattaforme marine), aggiornando i riferimenti normativi utilizzati per determinare la base imponibile e per disciplinare la deducibilità, senza cambiare, nella sostanza, il criterio fiscale già applicato.
Il comma 2 dispone che “La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Tale norma disciplina la valorizzazione dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D che non sono ancora iscritti in catasto, quando sono interamente posseduti da un'impresa; distintamente contabilizzati.
Per questi immobili, fino a quando viene attribuita la rendita catastale, il valore non viene determinato sulla base di una rendita catastale, ma attraverso il valore contabile (il valore viene determinato all'inizio di ciascun anno, oppure alla data di acquisizione, se successiva, applicando ai valori contabili i coefficienti di aggiornamento stabiliti annualmente dal MEF).
Le piattaforme marine soggette a IMPi presentano una particolarità: non si tratta di normali fabbricati per i quali si dispone necessariamente di una rendita catastale. La disciplina originaria dell'IMPi, introdotta dall'art. 38 del D.L. 124/2019, prevedeva infatti che la base imponibile fosse determinata facendo riferimento al criterio previsto per i fabbricati D non accatastati. Il D.Lgs. 147/2026 sostituisce il vecchio rinvio normativo con quello, oggi più corretto e diretto, al comma 746 dell'art. 1 della L. 160/2019.
Il comma 7 dispone che “Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative alla deducibilità in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili”.
Questa disposizione stabilisce come trattare fiscalmente l'IMPi pagata dall'impresa. Il comma 772 stabilisce attualmente che l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, mentre la stessa imposta è indeducibile ai fini IRAP. L'art. 27 estende quindi questo criterio all'IMPi, per quanto compatibile.
NOVELLA NORMATIVA:
Art. 27, D.lgs. 147/2026
1.La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
7.Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative alla deducibilità in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili.
Richiamo normativo:
Art. 1 comma 746 Legge 147/2026:
746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
TESTO PREVIGENTE:
Art. 38, DL 124/2019
1.La base imponibile è determinata in misura pari al valore calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7.Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative alla deducibilità in materia di imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili.