Notifica avviso accertamento IMU al legale rappresentante: compiuta giacenza deve risultare dalla cartolina di ricevimento
Con ordinanza del 1° aprile 2026, n. 8161 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una società immobiliare, cassando la sentenza della C.G.T. di secondo grado della Campania che aveva ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento IMU emesso da un Comune. La notifica era stata eseguita, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1972, dapprima presso la sede sociale ex art. 145 c.p.c., con esito negativo, e successivamente presso il legale rappresentante ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con perfezionamento per compiuta giacenza. La società ne contestava la regolarità, sia per la mancata dimostrazione del perfezionamento della compiuta giacenza, sia per la carenza degli elementi essenziali dell'avviso di ricevimento.
La Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione dell'avviso di accertamento IMU alla società, ove l'ente proceda, dopo vano tentativo ex art. 145 c.p.c. presso la sede sociale, alla notificazione al legale rappresentante ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è necessario che il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza risulti dalla cartolina di avviso di ricevimento (C.A.D.); la mera dicitura di "compiuta giacenza" apposta sulla busta, in assenza di sottoscrizione dell'agente postale e degli altri elementi essenziali attestanti le operazioni compiute, non è idonea a comprovare la regolarità della notificazione, con conseguente invalidità della stessa e insussistenza del presupposto per la riscossione, nonché per l'interruzione della prescrizione del credito tributario”.
Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha rilevato che la raccomandata indirizzata al legale rappresentante risultava priva della sottoscrizione sia del postino sia del destinatario, e che sulla busta compariva unicamente la dicitura "compiuta giacenza", circostanza ritenuta del tutto irrilevante in assenza della cartolina di avviso di ricevimento debitamente compilata. Accertata l'invalidità della notifica, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso originario della contribuente, assorbiti gli ulteriori motivi.
La pronuncia richiama l'attenzione degli enti impositori sulla necessità di conservare e produrre in giudizio la cartolina di avviso di ricevimento (C.A.D.) completa di tutti gli elementi essenziali: la sola annotazione di "compiuta giacenza" sulla busta, priva di sottoscrizione dell'agente postale, non è sufficiente a comprovare il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c., con conseguenze dirette sia sulla legittimità dell'atto impositivo sia sull'idoneità dello stesso a interrompere la prescrizione del credito tributario.