IMU, sospensione dei termini per eventi sismici anche senza danni all’immobile

Sull’impatto della sospensione dei termini di legge, prevista da norme emergenziali per territori colpiti da eventi sismici, si è espressa la Corte di Giustizia tributaria della Campania, nella recente sentenza 26/06/2026, n. 4311. La causa originava dall’impugnazione, da parte di un contribuente, dell’ingiunzione al pagamento per omesso versamento dell’IMU 2013-2014 notificatagli dalla società concessionaria della riscossione per conto di un comune dell’isola di Ischia, colpito dal terremoto dell’agosto 2017. Il contribuente contestava l’illegittimità delle proroghe del contratto di concessione, con conseguente carenza di potere del concessionario, e la prescrizione della pretesa.

La Corte ha prioritariamente affrontato la questione della legittimazione della società concessionaria e la relativa validità degli atti, ritenendo del tutto legittimo l’operato del concessionario – società regolarmente iscritta all’albo ex artt. 52 e 53, d.lgs. n. 446/1997 – a prescindere dalla riserva al funzionario responsabile di ICI/IMU della riscossione, che non esclude l’esternalizzazione del servizio. I giudici campani hanno poi esaminato l’eccezione di prescrizione e decadenza, osservando che ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.l. n. 109 del 2018, tali termini sono stati sospesi dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2021 anche per le attività di accertamento e riscossione degli enti locali per i Comuni dell'isola colpiti dal sisma. La sospensione, argomenta la corte, opera indipendentemente dall’esistenza di danni all’immobile, senza necessità di perizia di inagibilità o ordinanza di sgombero. Conseguentemente, coordinando le norme del codice dei contratti pubblici con la disciplina emergenziale post-sisma, la corte ha valorizzato le eccezioni previste dagli artt. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e 120-121 del d.lgs. n. 36/2023, qualificando la sospensione disposta come circostanza eccezionale e imprevedibile, idonea a giustificare le varie proroghe del contratto di concessione.

La pronuncia offre indicazioni operative di rilievo per i Comuni titolari di crediti tributari in territori colpiti da eventi calamitosi: la sospensione dei termini prevista da norme emergenziali opera su base territoriale, a beneficio di tutti i soggetti dell'area interessata, e le proroghe contrattuali motivate da circostanze sopravvenute e documentate possono ritenersi legittime.