Riforma dei tributi locali, novità per la tariffa rifiuti corrispettivo
L’art. 29 comma 1 del Dlgs 147/2026 interviene sulla disciplina delle tariffe TARIP (tariffa puntuale), modificando l’art. 238, cc. 1-12, D.lgs. 152/2006,
Abbiamo evidenziato in precedenti NEWS come l’art. 28 dello stesso D.lgs 147/2026 modifichi in materia di TARI numerosi commi della Legge 147/2013 art. 1 commi 645 e seguenti.
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Vediamo i due commi a confronto:
NOVELLA NORMATIVA
Art. 238 (Corrispettivi dovuti per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico)
1.Ai fini dell'applicazione della TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE, per i rifiuti conferiti al servizio pubblico, si applica la disciplina relativa ai prelievi sui rifiuti urbani di cui all'articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
TESTO PREVIGENTE: art. 238, cc. 1-12, d.lgs. 152/2006
Art. 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)
1.Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.