Rifiuti, eliminata la vecchia disciplina parallela: per TARI e tariffa corrispettiva vale la legge del 2013

L'art. 29 del Dlgs 147/2026 mette ordine nel quadro normativo dei prelievi sui rifiuti urbani. Abrogata la disciplina autonoma dell’articolo 238 del Codice dell’ambiente: il riferimento diventa, per tutti i Comuni, la legge n. 147 del 2013, sia quando il prelievo ha natura tributaria sia quando è applicata la tariffa corrispettiva.

Il punto di partenza è l’articolo 238 del D.Lgs. 152/2006, il Codice dell’ambiente, che conteneva una disciplina articolata della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, collegata alla cosiddetta TIA, la tariffa di igiene ambientale. Quel sistema, tuttavia, è stato progressivamente superato dalle successive riforme. Prima con la TARES e, dal 2014, con la TARI, istituita dalla legge n. 147/2013.

Il risultato era una situazione nella quale una disciplina ormai non più centrale continuava formalmente a comparire nel Codice dell’ambiente, mentre la disciplina concretamente applicata ai prelievi sui rifiuti era contenuta nella legge di stabilità 2014. L’articolo 29 interviene proprio su questa stratificazione.

La novità è netta, l'articolo 238 del Codice dell’ambiente viene sostituito integralmente; l'intervento è quindi di riordino e semplificazione delle fonti.