Compartecipazione Irpef o IVA può sostituire i trasferimenti erariali comunali

L'art. 35 Dlgs 147/2026 “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale” prevede la costituzione di Tavolo tecnico per la fiscalizzazione dei trasferimenti di spettanza dei comuni e di compartecipazione ai tributi erariali. A quale scopo? Cosa cambierà per i Comuni?

Come noto, attualmente una parte (non rilevante, rispetto agli anni passati) delle risorse dei Comuni arriva dallo Stato sotto forma di trasferimenti; la norma vuole studiare se, anziché trasferire queste somme, sia possibile attribuire ai Comuni una quota di un tributo erariale (fiscalizzazione dei trasferimenti).

L’ipotesi allo studio dovrebbe considerare la compartecipazione comunale all'IRPEF o all'IVA. Le differenze tra le due ipotesi sono notevoli, in particolare a livello di singolo territorio, anche se la compartecipazione andrà comunque a sostituire i trasferimenti che vengono fiscalizzati. Ma non è detto (anzi è probabile il contrario) che se oggi un Comune riceve dallo Stato trasferimenti per 100, domani debba ricevere 100 di compartecipazione.

Si auspica di vedere non una fiscalizzazione "pura", con pieno effetto compensativo, ma una compartecipazione dinamica, con un andamento variabile nel tempo (con tutti i pro e i contro).


La compartecipazione all'IRPEF
porta l'attribuzione al Comune di una percentuale dell'IRPEF pagata dai contribuenti residenti.

L'IRPEF è legata ai redditi delle persone fisiche, quindi, in linea molto semplificata, un territorio con molti residenti; redditi elevati; elevata occupazione; elevata base imponibile IRPEF genera una elevata quantità di IRPEF. Ma questo crea differenze evidenti tra territori; a parità di estensione territoriale e numero di residenti, un Comune ricco, con molti contribuenti con redditi elevati, genera molta più IRPEF di un piccolo Comune con popolazione anziana e redditi bassi. Per questo, se si utilizzasse l'IRPEF, diventerebbe fondamentale il fondo perequativo.


La compartecipazione all'IVA
è legata ai consumi; quindi, in teoria, un territorio caratterizzato da turismo; alberghi; ristorazione; commercio; grandi centri commerciali; consumi elevati genera molta IVA anche se la popolazione residente non è particolarmente numerosa o ricca. L’ipotesi è interessante per alcuni territori turistici.

Il problema è capire dove "matura" l'IVA, che viene riscossa a livello nazionale. Un consumatore può risiedere nel Comune A, lavorare nel Comune B, comprare prodotti on line da una impresa con sede nel Comune C, andare a fare spesa in un centro commerciale nel Comune D, andare in vacanza nel Comune E e altre ipotesi simili. Come si fa ad attribuire territorialmente l’IVA generata dai consumi di quella persona? Gli esempi sarebbero numerosi. Per questo una compartecipazione IVA comunale dovrebbe essere accompagnata da criteri di territorializzazione e riparto.

Nella scelta occorre tenere presente, si spera, i Comuni turistici, spesso penalizzati da norme e parametri validi per i territori non turistici. Immaginiamo che un turista si rechi in una località di mare, monti, lago; soggiorna in hotel, mangia al ristorante, prende un taxi, acquista beni e servizi, visita musei, mostre, eventi, altre attrazioni. Quel turista genera attività economica e IVA sul territorio, ma non paga necessariamente l’IRPEF in quel Comune e il numero dei residenti di quel Comune non cambia. E’ importante però evidenziare che i Comuni turistici sostengono costi per una popolazione "di fatto" molto superiore a quella anagrafica.

Poi non è detto che se quel Comune turistico genera tanta IVA, allora riceverà tanta compartecipazione IVA, visto che è importante capire come L’EVENTUALE NORMATIVA CHE PRENDERÀ SPUNTO DALLO STUDIO DEL TAVOLO TECNICO prevederà la distribuzione della compartecipazione.

I criteri potrebbero essere basati su popolazione residente; consumi; gettito IVA territorializzato; presenze turistiche; fabbisogni standard; capacità fiscale; fondo perequativo. E il risultato per ogni singolo Comune potrebbe essere molto diverso.


Aggiungiamo che per i Comuni potrebbe essere interessante anche l’ipotesi di una compartecipazione mista IRPEF + IVA, con un fondo perequativo che corregga gli squilibri. In questo modo si eviterebbe di legare completamente il finanziamento comunale ad una sola caratteristica economica.


Vedremo come procederà il nuovo tavolo tecnico, che dovrà costituirsi entro 60 giorni data entrata in vigore Decreto legge (ovvero entro il 10 ottobre 2026). Lo studio elaborato dal tavolo tecnico sarà analizzato dalla parte politica, in vista di eventuali nuove leggi che decideranno il da farsi.

I tempi non saranno brevi, come sa bene il nostro titolare Maurizio Delfino, che ha partecipato ai tavoli tecnici degli anni 2009 e 2010, dove è stata studiata la fiscalizzazione dei numerosi (allora) trasferimenti erariali, con la nascita del fondo di riequilibrio (dapprima) e del fondo di solidarietà comunale, attualmente vigente.


NOVELLA NORMATIVA:

Art. 35. Tavolo tecnico per la fiscalizzazione dei trasferimenti di spettanza dei comuni e di compartecipazione ai tributi erariali

1.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del medesimo Ministero, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Il tavolo ha il compito di studiare modalità di fiscalizzazione dei trasferimenti di spettanza dei comuni e di istituzione di meccanismi di compartecipazione a tributi erariali. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.