Accrual, se la partecipazione minoritaria non ha mercato di riferimento, la valutazione è al patrimonio netto

Se una partecipazione minoritaria, che dovrebbe essere valutata al valore di mercato, non ha mercato di riferimento, allora la valutazione può essere fatta secondo la quota di pertinenza al patrimonio netto. Lo spiega RGS nella FAQ n. 23.

Domanda:

Un Comune detiene partecipazioni totali pubbliche in due società in house (servizio idrico e rifiuti).

Poiché non esercita né influenza notevole né controllo congiunto, non si applica l’ITAS 14, bensì l’ITAS 11, che prevede la valutazione al valore di mercato. Tuttavia, per tali quote non esiste un mercato attivo né comparabile.

Primo quesito: in assenza di mercato di riferimento, è possibile valutare queste partecipazioni con il criterio alternativo del patrimonio netto?

Secondo quesito: il Comune valuta già con il patrimonio netto altre partecipazioni (Consorzi, Aziende Speciali, Fondazioni) iscrivendole nello Stato patrimoniale ex D.Lgs. 118/2011. Per tali enti, trova applicazione l’ITAS 11, dato che la definizione di “strumento finanziario” include anche gli strumenti rappresentativi di capitale proprio (ITAS 11, par. 2). In caso affermativo, si pone lo stesso problema della valutazione al valore di mercato in assenza di mercato attivo.


Risposta:

Risposta a primo quesito – Partecipazioni in società in house

Sì, in assenza di un mercato attivo è possibile adottare il criterio del patrimonio netto (rettificato) come tecnica di valutazione alternativa.

L’ITAS 11, paragrafo 32, stabilisce che, quando una partecipazione non è negoziabile in un mercato attivo, l’amministrazione deve utilizzare una tecnica di valutazione che abbia lo scopo di determinare il prezzo che si sarebbe formato in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

Tra le tecniche ammissibili, lo standard richiama espressamente:

-il patrimonio netto rettificato;

-ma anche altri metodi (es. dividend discount model), che l’amministrazione può scegliere se ritenuti appropriati.

Procedura da seguire:

1.Rilevazione iniziale: la partecipazione è iscritta al valore del corrispettivo pagato.

2.Valutazione successiva: le eventuali variazioni di valore sono imputate al conto economico (par. 9).

3.Deroga (irrevocabile): se l’amministrazione intende far transitare le variazioni direttamente nel patrimonio netto, può esercitare l’opzione prevista dal paragrafo 13.


Risposta a secondo quesito – Partecipazioni in Consorzi, Aziende Speciali, Fondazioni

Occorre distinguere:

-Se ricorrono i presupposti dell’ITAS 14 (controllo o influenza notevole, secondo le definizioni dei paragrafi 2a e 2b dell’ITAS 14), si applica l’ITAS 14.

-In caso contrario, si applica l’ITAS 11.

L’ITAS 11, paragrafo 3, include tra le attività finanziarie “ogni strumento rappresentativo del capitale proprio di un soggetto emittente o di altra società”. Tale formulazione ricomprende anche Consorzi, Aziende Speciali e Fondazioni, in quanto “soggetti emittenti”.

Pertanto, qualora l’ITAS 14 non sia applicabile, trova applicazione l’ITAS 11 e, anche per questi enti, in assenza di un mercato attivo, si potrà ricorrere alle stesse tecniche di valutazione (patrimonio netto rettificato o altri modelli) previste per le società in house.


Richiamo ITAS n. 11 paragrafi da 10 a 13:

10.La valutazione successiva di un'attività finanziaria è effettuata al costo ammortizzato se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) l'attività finanziaria genera, a date prestabilite, flussi finanziari rappresentati unicamente da rimborsi del capitale e da pagamenti di interessi sul capitale ancora non rimborsato, e

b) l'attività finanziaria è detenuta nell’ambito di un modello di gestione in cui l’amministrazione intende detenere attività finanziarie e riceverne i relativi flussi finanziari.

11.La valutazione successiva di un'attività finanziaria è effettuata al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) l'attività finanziaria genera, a date prestabilite, flussi finanziari rappresentati unicamente da rimborsi del capitale e da pagamenti di interessi sul capitale ancora non rimborsato, e

b) l'attività finanziaria è detenuta nell’ambito di un modello di gestione in cui l’amministrazione intende sia detenere attività finanziarie e riceverne i relativi flussi finanziari sia vendere attività finanziarie.

12.Laddove non ricorrano né le condizioni previste dal paragrafo 10 né quelle previste dal paragrafo 11, la valutazione successiva dell'attività finanziaria è effettuata al valore di mercato con variazioni imputate al conto economico.

Appartengono a questa fattispecie sia gli strumenti rappresentativi del capitale proprio di un soggetto emittente o di altra società sia gli strumenti finanziari derivati in quanto entrambi, per loro natura, non soddisfano la condizione di cui alla lettera a) dei paragrafi 9, 10 e 11.

13.In deroga a quanto stabilito dal paragrafo 12, per specifici investimenti in strumenti rappresentativi di capitale proprio che non siano detenuti per la negoziazione, l'amministrazione, al momento della rilevazione iniziale, ha la facoltà di designare irrevocabilmente lo strumento come successivamente valutato al valore di mercato con variazioni imputate direttamente al patrimonio netto.