Delibera Arera sul valore di rimborso reti gas, anticipazioni di Accrual

ARERA con Delibera n. 372/2025 indica elementi riguardanti il valore di rimborso da riconoscere agli Enti locali per le porzioni di rete di distribuzione del gas naturale di loro proprietà.

ARERA non determina direttamente il valore di rimborso (VIR), ma verifica che il VIR calcolato dall'Ente locale sia conforme alla normativa e possa essere riconosciuto ai fini tariffari.

Il criterio di determinazione del rimborso è contenuto nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 164/2000, come richiamato dalla delibera.

Il valore di rimborso (VIR - Valore Industriale Residuo) deve essere determinato, in primo luogo secondo quanto previsto dalla convenzione o dal contratto di concessione; per quanto non disciplinato dalla convenzione, applicando le Linee guida ministeriali del 7 aprile 2014, approvate con D.M. 22 maggio 2014; detratti i contributi privati relativi agli impianti; senza alcun riconoscimento del mancato profitto del gestore uscente.

Pertanto, il criterio non è il costo storico né il valore contabile netto, ma il Valore Industriale Residuo determinato secondo le Linee Guida ministeriali.

Il "Valore Industriale Residuo", secondo le Linee Guida del 2014 è determinato secondo una logica industriale, partendo da Valore di ricostruzione a nuovo dell'impianto e decurtando degrado fisico e obsolescenza maturata. La finalità del VIR è stimare quanto vale oggi la rete per un operatore industriale che la acquisisce e la utilizza per proseguire il servizio.

Come disposto dalla legge n. 118/2022, evidenziata da ARERA, le reti e gli impianti appartenenti agli Enti locali possono essere alienati al valore industriale residuo risultante dall'applicazione delle Linee Guida 2014. Quindi il Comune non è vincolato al proprio valore inventariale e neppure al valore residuo tariffario (RAB). Il trasferimento al nuovo gestore può avvenire al VIR determinato secondo le Linee Guida ministeriali.

ARERA, in questa delibera, non contesta i valori proposti dai Comuni dell'ATEM Perugia 2 e conclude che i VIR trasmessi risultano idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari.

Come spiega bene la riforma contabile Accrual, la delibera ARERA conferma indirettamente che il valore di realizzo della rete può essere significativamente diverso dal valore iscritto nell'inventario; in caso di cessione della rete al nuovo gestore, il corrispettivo atteso è il VIR.

Ai fini della valutazione in Stato patrimoniale, tuttavia, occorre distinguere nettamente tra valore di rimborso (VIR) determinato ai fini della gara gas; valore patrimoniale iscritto nel conto di stato patrimoniale del Comune. Il fatto che una rete abbia un VIR di 10 milioni non significa automaticamente che il Comune possa iscriverla in bilancio per 10 milioni.

Se il VIR è inferiore al valore contabile, allora emerge un indizio di perdita di valore. In ottica civilistica e Accrual, una svalutazione è normalmente ammissibile quando il valore recuperabile del bene risulta inferiore al valore contabile.

Se il VIR è superiore al valore contabile, la questione cambia, visto che non esiste un principio generale che consenta di rivalutare liberamente un cespite soltanto perché il suo valore economico o di mercato è aumentato. Anzi i principi di prudenza e di realizzabilità dell’utile dicono il contrario.

Il VIR può però essere un'informazione da fornire in nota integrativa in quanto – in tale caso - rappresenta una stima del valore economico riconoscibile in caso di subentro del nuovo gestore, ma non necessariamente un valore da iscrivere nello stato patrimoniale.