Riscossione coattiva, AMCO non spazza via subito il concessionario privato

Come abbiamo più volte evidenziato in altre NEWS, l'art. 25 del DL 144/2026 riscrive la norma già prevista in legge di bilancio 2026 (art. 1 comma 662 Legge 199/2025) relativa all'affidamento della riscossione coattiva ad AMCO, ma richiede tempi di attuazione e per ora non modifica necessariamente le scelte strategiche già individuate dagli enti locali.

La norma opera anche sugli enti locali che attualmente stanno già operando con i concessionari della riscossione, ma non spazza via subito gli stessi concessionari dal rapporto con i Comuni, anche nel caso in cui la percentuale di riscossione delle entrate scenda sotto il limiti individuato del 35%.

L'art. 25 del D.L. 144/2026 non determina l’immediata cessazione dei contratti di concessione già affidati mediante gara a un concessionario privato. Il nuovo comma 2-sexies dell’art. 2 D.L. 193/2016, come sostituito dall’art. 25 del D.L. 144/2026, stabilisce espressamente che, per gli enti che ricadono nell’obbligo di affidamento ad AMCO perché sotto la soglia del 35%, la delibera di affidamento ad AMCO deve essere adottata entro 30 giorni successivi alla scadenza dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva.

Peraltro, la stessa disposizione prevede che l'eventuale contratto di servizio con soggetti diversi da AMCO è nullo quando ricorrono le condizioni che fanno scattare l'obbligo. Quindi, se un Comune ha affidato mediante gara la riscossione coattiva, il concessionario è un soggetto privato iscritto all'Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997, il contratto è attualmente in corso; l'art. 25 non impone affatto la risoluzione anticipata del contratto per il solo fatto che il Comune risulti sotto la soglia del 35%. E’ previsto un regime transitorio; l'obbligo di passaggio ad AMCO opera dopo la scadenza del contratto in essere.

Inoltre, per i Comuni che hanno già affidato la riscossione a un concessionario privato ex art. 52, comma 5, lett. b), n. 3), D.Lgs. 446/1997, la norma di cui comma 2-sexies stabilisce che, se la percentuale di riscossione è inferiore al 35%, l'affidamento ad AMCO diventa obbligatorio soltanto se tale percentuale rimane inferiore alla soglia anche nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale previsto dalla norma.

Occorre anche tenere presente, che AMCO in questo momento non è in grado di svolgere attività di riscossione coattiva, in quando si occupa di altre attività affini (ma non di riscossione per enti locali) e non ha ancora svolto le gare per individuare gli operatori privati che svolgeranno, al suo interno, questo servizio. AMCO spa dovrà selezionare mediante gara gli operatori privati iscritti all'Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997 che materialmente svolgeranno la riscossione. Il decreto legge non elimina i concessionari privati, ma cambia il rapporto con l’ente, diventando un operatore selezionato da AMCO.