Nuovi calcoli sulla capacità di riscossione per l'obbligo di affidamento ad AMCO delle riscossione coattiva
La Legge 199/2025 – legge di bilancio 2026 – all’art. 1 comma 662 ha previsto la facoltà e l’obbligo per gli enti locali di procedere con l’affidamento ad AMCO spa per la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie.
Modificando l'art. 2 comma 2 del DL 193/2016, convertito dalla Legge 225/2016, il legislatore aveva previsto la facoltà:
«2-bis. Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO - Asset management company S.p.A.
2-ter. L'affidamento di cui al comma 2-bis può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.
E l’obbligo:
2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene obbligatorio il ricorso all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. per la riscossione coattiva.
Il Decreto ministeriale considerato non è mai stato pubblicato, anche se le bozze Circolate (vedasi nostra NEWS) prevedevano l’obbligo di affidamento ad AMCO spa quando rapporto tra la media del valore complessivo annualmente riscosso e il valore delle entrate oggetto di riscossione fosse stato inferiore al 17,5%.
Adesso il DL 144/2026 - DL PA 2026 - ha riscritto le modalità di calcolo del rapporto soglia, all’art. 25 comma 2 ter:
TESTO VIGENTE: art. 25, DL n. 144/2026
2-ter. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis, l'affidamento alla società AMCO del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie è OBBLIGATORIO, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 2-QUINQUIES, QUALORA IL TASSO DI SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI SIA INFERIORE ALLA SOGLIA DEL 35 PER CENTO, CALCOLATA SULLA BASE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DELLA RISCOSSIONE REGISTRATE NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI RELATIVAMENTE ALLA SOMMA DELLE ENTRATE DEL TITOLO 1, TIPOLOGIA 101, E DEL TITOLO 3, DI CUI ALL'ALLEGATO 10 AL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118. CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, PREVIA INTESA IN SEDE DI CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, È AGGIORNATA, CON CADENZA TRIENNALE, LA SOGLIA DI CUI AL PRESENTE COMMA. All'individuazione degli enti locali tenuti ad affidare alla società AMCO la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai sensi del presente comma e del comma 2-quater si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato annualmente previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della percentuale di smaltimento dei residui attivi definita ai sensi del quarto periodo di cui al presente comma. La percentuale di smaltimento dei residui attivi di cui al presente comma è calcolata, per ciascun ente locale, sulla base dei dati dei rendiconti acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) come complemento all'unità del rapporto tra:
a) il totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo anno del triennio di riferimento, al netto del 100 per cento dei residui attivi di competenza, del 50 per cento dei residui attivi formatisi nel secondo anno del triennio e del 25 per cento dei residui attivi formatisi nel primo anno del triennio;
b) il totale dei residui attivi iniziali del triennio preso a riferimento.
2-quater. Per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi, l'affidamento del servizio di riscossione coattiva alla società AMCO è obbligatorio.
2-quinquies. Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di cui al comma 2-ter gli enti locali che presentano un valore negativo o nullo dei residui attivi di cui alla lettera a) o alla lettera b) del medesimo comma 2-ter, nonché gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, registrano un totale di residui attivi di cui alla citata lettera a) inferiore al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate di cui al comma 2-bis.