Riforma tributi locali, Province e Città metropolitane in attesa del DM di riparto compartecipazione IRPEF

L’art. 36 Dlgs 147/2026 "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale" porta una riforma della struttura del finanziamento delle Province e delle Città metropolitane, non solo una nuova entrata tributaria liberamente aggiuntiva. Dal 2027 una parte delle risorse delle Province e Città metropolitane passerà dalla compartecipazione all'IRPEF, mentre viene sostanzialmente fiscalizzato il gettito dell'imposta RCA. L'importo effettivamente spettante alla singola Provincia, però, non è ancora determinabile oggi, perché deve essere definito dal decreto ministeriale previsto dal comma 3, da emanare entro il 31 dicembre 2026, che dovrà stabilire i criteri di attribuzione delle risorse; le modalità di ripartizione; i meccanismi perequativi; il recupero dei mancati versamenti relativi ai concorsi alla finanza pubblica; le regolazioni finanziarie annuali con lo Stato legate alla maggiore dinamica dell'IRPEF.

La metodologia deve essere approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 novembre 2026.


Cosa cambia per una Provincia e Città metropolitana. Attualmente una Provincia dispone, tra le proprie principali entrate tributarie, dell'imposta provinciale sull'RCA il cui gettito dipende dalle assicurazioni e dai veicoli presenti sul territorio. Dal 2027 la Provincia beneficia di una compartecipazione al gettito IRPEF; il riferimento diventa il reddito IRPEF e la sua dinamica.

La nuova compartecipazione è fissata nella misura pari al 0,92% dell'IRPEF netta nel 2027; 0,97% dal 2028. Ma c'è una clausola fondamentale: l'importo è riconosciuto "comunque, nel limite della dotazione del fondo". Quindi non significa che ogni Provincia riceverà semplicemente lo 0,92% dell'IRPEF prodotta dai propri residenti.

Il fondo nazionale per Province e Città metropolitane viene dotato di

1.802,1 milioni € nel 2027

1.973,4 milioni € nel 2028

2.040,5 milioni € nel 2029

2.110,6 milioni € dal 2030

più 15 milioni annui dal 2030.

Pertanto, a regime, la dotazione indicata dal comma 2 diventa 2.125,6 milioni di euro annui dal 2030, importo utilizzato anche dal comma 6 per la copertura finanziaria.


Il comma 4 stabilisce che la compartecipazione IRPEF sostituisce il gettito dell'imposta RCA spettante agli enti interessati. Dal febbraio 2027, lo Stato acquisisce il gettito RCA corrispondente all'aliquota del 12,5%. In altre parole, una parte dell'attuale fiscalità provinciale RCA viene "centralizzata" e utilizzata per finanziare il nuovo sistema. Il dato finanziario è molto significativo: il comma 6 prevede infatti che nel 2027 1.793,1 milioni dei 1.802,1 milioni del fondo siano finanziati mediante le maggiori entrate derivanti proprio dal meccanismo RCA.


Quali compensazioni?

Primo livello: compensazione del sistema nel suo complesso.

Il legislatore ha costruito il fondo IRPEF proprio per sostituire le risorse che derivavano dall'RCA. Il comma 6 dimostra che la maggior parte del fondo viene finanziata con le maggiori entrate statali derivanti dalla quota RCA acquisita dallo Stato.

Nel 2027: fondo = 1.802,1 milioni, di cui 1.793,1 milioni finanziati dal gettito RCA e soltanto 9 milioni mediante riduzione di un altro fondo statale.

Secondo livello: compensazione della singola Provincia. Ad oggi non è ancora possibile sapere se ogni Provincia sarà integralmente compensata rispetto al proprio attuale gettito RCA, in quanto il comma 3 prevede una distribuzione che deve tenere conto anche di perequazione, fabbisogni standard e dinamica dell'IRPEF.

La Provincia può ancora aumentare l'RCA. Il comma 4 prevede una salvaguardia importante. Le Province e le Città metropolitane possono aumentare l'aliquota RCA fino a 3,5 punti percentuali, e il relativo maggior gettito rimane attribuito alla Provincia o Città metropolitana.

Quindi occorre distinguere la quota RCA ordinaria del 12,5% , che viene acquisita dallo Stato e concorre al nuovo sistema, mentre l’eventuale maggiorazione provinciale fino a 3,5 punti resta alla Provincia. Questa facoltà può quindi diventare particolarmente importante per una Provincia che oggi utilizza l'addizionale RCA.

Dal 2028 cosa succede la compartecipazione sale da 0,92% a 0,97%. Quindi aumenta di 0,05 punti percentuali, cioè di circa il 5,43% rispetto all'aliquota del 2027. Questo non significa automaticamente +5,43% di entrate per ogni Provincia, perché entra in gioco il limite del fondo e soprattutto il meccanismo di riparto.

Per Provincia e Città metropolitana, cambia la natura dell'entrata, ovvero da da un tributo territoriale a una compartecipazione erariale con meccanismi perequativi.

È quindi possibile che alcune Province risultino avvantaggiate; altre sostanzialmente invariate;

altre possano avere un differenziale negativo; a seconda del rapporto tra vecchio gettito RCA, capacità fiscale, popolazione, imponibile IRPEF e criteri perequativi che saranno stabiliti dal decreto di riparto.


NOVELLA NORMATIVA:

Art. 36. Istituzione della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane

1.A decorrere dall'anno 2027, è istituita in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La misura della compartecipazione è fissata per l'anno 2027 nello 0,92 per cento e a decorrere dall'anno 2028 nello 0,97 per cento, dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche e, comunque, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 2.

2.Al fine dell'attribuzione agli enti interessati delle risorse spettanti sulla compartecipazione, come determinate ai sensi del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, a decorrere dall'anno 2027, un fondo, con una dotazione iniziale di 1.802,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.973,4 milioni di euro per l'anno 2028, 2.040,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030. Il fondo di cui al presente comma è ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

3.I criteri e le modalità di attribuzione, la definizione di meccanismi perequativi e le modalità di recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonché le regolazioni finanziarie annuali con lo Stato correlate alla eventuale maggiore dinamicità del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione, sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2026, d'intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 30 novembre 2026.

4.La compartecipazione di cui al comma 1 sostituisce, per gli enti beneficiari, il gettito derivante dall'imposta di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Il gettito dell'imposta sulla responsabilità civile autoveicoli (RCA) di cui al primo periodo nei territori di cui al comma 1 è acquisito allo Stato, per l'aliquota pari al 12,5 per cento, a decorrere dai versamenti effettuati dal mese di febbraio 2027. Le province e le città metropolitane di cui al comma 1, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, possono aumentare l'aliquota dell'imposta sulla RCA in misura non superiore a 3,5 punti percentuali e il relativo gettito è attribuito alle medesime province e città metropolitane. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità per il versamento dell'imposta per la quota di spettanza erariale e per l'eventuale maggiorazione di cui al terzo periodo.

5.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 ottobre 2029, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2029, è disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti. Con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell'IRPEF, potrà procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6.Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1.802,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.973,4 milioni di euro per l'anno 2028, 2.040,5 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.125,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 1.793,1 milioni di euro per l'anno 2027, 1.970,8 milioni di euro per l'anno 2028, 1.999,4 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.028,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2027, 2,6 milioni di euro per l'anno 2028, 41,1 milioni di euro per l'anno 2029 e 97,6 milioni annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.