Riforma tributi locali, accordi transattivi anche con i Comuni per le imprese in crisi

L’art. 4 comma 1 del Dlgs 147/2026 modifica l’art. 23 del Dlgs 14/2019 Codice della crisi di impresa consentendo la possibilità di arrivare ad accordi transattivi anche nei confronti degli enti locali e delle Regioni. La novità è di rilievo, posto il diniego normativo e giurisprudenziale finora espresso.


In particolare, è introdotto all’interno dell’art. 23 Dlgs 14/2026 un nuovo comma 2 bis:

2-bis. Nel corso delle trattative l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione e AGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito INERENTE AI TRIBUTI e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato.

L'accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo è sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. PER I TRIBUTI DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE REGIONI L'ACCORDO È SOTTOSCRITTO DAL SOGGETTO COMPETENTE SECONDO LE DISPOSIZIONI DEGLI ORDINAMENTI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti. L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.