Riconoscimento incentivi funzioni tecniche anche per le concessioni senza corrispettivo per il Comune
La Corte dei Conti Toscana, con delibera n. 174/2026 ha risposto ai seguenti quesiti in materia di incentivi funzioni tecniche:
1.Nell’ipotesi di procedura di gara per l’affidamento in concessione di un servizio pubblico con tariffazione a carico dell’utenza, con sola previsione di entrata e senza versamento di corrispettivo da parte dell’Ente, l’incentivo ex art. 45 del Dlgs 36/2023 calcolato sul valore stimato della concessione (ex. art 179 del Codice appalti) deve trovare copertura ed essere impegnato su stanziamento già finanziato al momento della indizione della procedura, unicamente con risorse proprie dell’Ente;
2.La previsione di cui al punto precedente si applica anche alle concessioni regolate dal Libri I e IV del Codice, affidate dalle Amministrazioni aggiudicatrici in qualità di enti concedenti nel settore speciale di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica, come definiti ai sensi degli artt. 146 del Dlgs 36/2023 e dalla Direttiva UE/2014/25;
3.Nell’ipotesi di valore della concessione al momento dell’aggiudicazione superiore del 20% rispetto al valore stimato al momento del bando, in applicazione dell’art. 179 comma 2, si deve procedere con una rimodulazione dell’impegno assunto per gli incentivi tecnici al momento dell’aggiudicazione, dato il verificarsi in concreto della suddetta previsione normativa di incremento”
La Corte dei Conti ha risposto nel seguente modo:
Primo quesito – Copertura finanziaria degli incentivi nelle concessioni senza corrispettivo a carico dell'Ente
La Corte ritiene che anche nelle concessioni cosiddette “calde”, nelle quali il concessionario viene remunerato attraverso le tariffe pagate dagli utenti e l'Amministrazione non sostiene un corrispettivo, sia possibile riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.
Tuttavia, è necessario che l'Ente preveda un apposito stanziamento nel proprio bilancio.
In particolare, la Corte stabilisce che tale stanziamento deve:
-Essere preventivo rispetto allo svolgimento delle attività incentivabili.
-Essere specificamente e univocamente collegato alla singola procedura concessoria, con corrispondente evidenza nel quadro economico complessivo dell'operazione.
-Avere effettiva copertura finanziaria, nel rispetto delle regole contabili applicabili.
La Corte precisa, inoltre, che lo stanziamento così istituito non costituisce parte del corrispettivo del concessionario; non incide sull'equilibrio economico-finanziario della concessione; costituisce una spesa propria dell'Ente concedente, finalizzata a remunerare le attività tecniche svolte dal personale.
Per la registrazione dell'impegno la Corte richiama il principio contabile applicato 5.2 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, che disciplina specificamente tempi e modalità di contabilizzazione degli incentivi.
Secondo quesito – Applicazione degli incentivi alle concessioni nel settore speciale del gas e dell'energia termica
La Corte afferma che la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche prevista dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 trova applicazione anche alle concessioni relative al settore speciale del gas e dell'energia termica, aventi a oggetto la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico.
Il fondamento normativo è individuato nell'art. 141, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 36/2023, che richiama espressamente l'applicazione dell'art. 45 anche ai contratti dei settori speciali.
La Corte precisa che:
-Gli incentivi possono essere riconosciuti anche per queste concessioni.
-Il riconoscimento deve riguardare l'effettivo svolgimento delle attività tecniche tassativamente indicate nell'Allegato I.10.
- Devono essere rispettate tutte le ulteriori condizioni previste dall'art. 45 del Codice.
Pertanto, anche per le concessioni del settore gas ed energia termica, qualora siano strutturate come concessioni “calde”, trovano applicazione i principi sulla preventiva copertura finanziaria illustrati nella risposta al primo quesito.
Terzo quesito – Incremento superiore al 20% del valore della concessione al momento dell'aggiudicazione
La Corte ritiene che l'aumento del valore della concessione in sede di aggiudicazione, anche quando supera il 20% rispetto al valore stimato nel bando, non comporti automaticamente la rimodulazione in aumento degli incentivi per funzioni tecniche.
La motivazione si fonda sulla distinzione tra:
-Il valore della concessione, disciplinato dall'art. 179 del Codice.
-La base di calcolo degli incentivi, disciplinata dall'art. 45, comma 2.
La Corte osserva che il valore della concessione è stimato al momento dell'invio del bando di gara o, nelle procedure senza bando, al momento dell'avvio della procedura.
La previsione dell'art. 179, comma 2, secondo cui il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione diventa rilevante quando supera di oltre il 20% il valore inizialmente stimato, non modifica la base di calcolo degli incentivi tecnici.
Infatti, l'incremento del valore conseguente all'offerta dell'operatore economico non determina necessariamente un aumento della quantità o della complessità delle attività tecniche svolte dal personale dell'Amministrazione.
La Corte richiama anche la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 475/2025/PAR, secondo cui il limite massimo delle risorse incentivanti deve essere determinato con riferimento all'importo posto a base della procedura e non al valore contrattuale risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario.