Incentivi funzioni tecniche su PPP impianti sportivi

La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 289/2026 ha affrontato quesito in materia di incentivi funzioni tecniche

Il Comune istante chiede: (i) se, in una concessione avente ad oggetto la riqualificazione e la gestione di un impianto sportivo comunale, qualificabile come operazione di partenariato pubblico-privato e affidata direttamente ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 38/2021, gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 45 possano essere riconosciuti al personale dell’ente concedente, limitatamente alle attività tassativamente indicate nell’allegato I.10, anche in assenza di corrispettivo o contributo pubblico in favore del concessionario; (ii) in caso affermativo, se le relative risorse possano essere previste mediante uno specifico stanziamento autonomamente iscritto nel bilancio dell’ente concedente e inserito nel quadro economico complessivo dell’operazione, assumendo quale limite massimo di riferimento il valore della concessione determinato ai sensi dell’art. 179, ovvero se l’assenza di uno stanziamento destinato all’esecuzione dei lavori o alla remunerazione del concessionario impedisca la costituzione del fondo, non essendo individuabili gli «stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento» richiesti dall’art. 45, comma 1.

La Corte dei Conti ha risposto che :

a) “In caso di affidamento diretto per la riqualificazione e gestione di un impianto sportivo comunale, disposto nell’ambito di un PPP ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 38/2021, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 45 possono essere riconosciuti al personale dell’ente concedente per le sole attività tassativamente indicate nell’allegato I.10, effettivamente svolte e debitamente attestate, assumendo quale base di calcolo, nel limite massimo del 2 per cento, il valore della concessione determinato ai sensi dell’art. 179, senza che vi osti l’assenza di un canone concessorio o di un corrispettivo o contributo pubblico”;

b) “Il requisito degli «stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento» di cui all’art. 45, comma 1, può essere integrato da uno specifico stanziamento autonomamente iscritto nel bilancio dell’ente concedente e riflesso nel quadro economico complessivo dell’operazione, purché preventivo, univocamente collegato alla procedura e coperto con risorse rispettose degli equilibri di bilancio secondo il meccanismo di ‘giro’ contabile”.

c) “Resta ferma la necessaria valutazione ed eventuale previsione regolamentare in ottica di contenimento della spesa, ai sensi dell’art. 45, comma 2, ultimo periodo, di una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale, con conseguente applicazione di altra forma di remunerazione della prestazione invece di quella prevista dal comma 1 del medesimo articolo”.