Notifica agli irreperibili assoluti: necessario provare le ricerche effettive

È invalida la notifica dell'atto impositivo eseguita con il rito dell'irreperibilità assoluta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quando dalla relata non emerge con chiarezza quali ricerche il messo notificatore abbia effettivamente compiuto. È questo il principio enunciato dalla Corte di Giustizia Tributaria d’Abruzzo nella sentenza resa il 13/07/2026, n. 525 che contrapponeva una contribuente all’Agenzia delle Entrate.

La Corte ha richiamato un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la notifica semplificata nei casi di irreperibilità assoluta impone al messo notificatore di indicare le ricerche effettuate, con conseguente invalidità della notifica se il messo si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, contenente espressioni generiche (es. “Fatte ricerche in loco e prese informazioni generali con risultati negativi”) tali da rendere impossibile il controllo sul suo operato (ex multis cfr. Cass. 14658/2024 e 781/2025).

Nel caso di specie, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro su una sentenza civile era stato notificato mediante deposito nella casa comunale. La relata attestava genericamente che la contribuente "di fatto non vi abita più" e che erano state "prese informazioni generali con risultati negativi". La contribuente aveva invece dimostrato di risiedere e dimorare allo stesso indirizzo dal 2007, e il suo nominativo compariva sul citofono, circostanza che il messo non aveva menzionato. Nella relata il messo non aveva integrato le formule generiche contenute nel modello prestampato di notifica, e non era dunque possibile ricostruire la provenienza delle informazioni assunte o le verifiche concretamente eseguite.

La Corte ha quindi accertato l’invalidità della notifica e annullato la cartella di pagamento. La pronuncia è rilevante per gli Uffici tributi, nella misura in cui devono verificare attentamente la qualità delle notifiche effettuate tramite messi a persone di difficile reperibilità, onde evitare la contestazione di eventuali atti di accertamento per nullità della notifica.