Avviso di accertamento: per il rispetto del termine di decadenza rileva la data di spedizione dell’atto, non quella di ricezione
Con ordinanza del 7 ottobre 2026, n. 26415, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un avviso di accertamento TARSU 2012. L’atto era stato consegnato al servizio postale il 27 dicembre 2017 e ricevuto dalla destinataria il 12 gennaio 2018. La ricorrente eccepiva la prescrizione della pretesa, perché l’atto era stato ricevuto dopo il 31 dicembre 2017. A suo dire, il principio della scissione degli effetti della notifica varrebbe solo per gli atti processuali. Contestava inoltre l’utilizzabilità dei documenti depositati tardivamente dal Comune in entrambi i gradi di merito e l’entità delle spese liquidate in appello.
La Corte ha ribadito la distinzione tra decadenza e prescrizione nell’ordinamento tributario. La decadenza riguarda l’esercizio del potere impositivo, da compiersi per i tributi locali nel termine dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006. La prescrizione opera invece nella fase di recupero del credito divenuto definitivo. Ai fini della decadenza si applica sempre, anche agli atti impositivi, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione. Per gli atti tributari tale principio è sancito dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 ed è stato affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 40543 del 2021. Rileva quindi la data in cui l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica, e non quella, eventualmente successiva, in cui il contribuente ha conosciuto l’atto. La natura recettizia dell’atto non incide su questa conclusione.
Nel caso concreto la contribuente aveva qualificato come prescrizione un’eccezione che in realtà riguardava la decadenza. La Corte ha ricordato che il giudice può riqualificare l’eccezione senza incorrere in ultrapetizione, purché i fatti dedotti restino i medesimi. Poiché il plico era stato consegnato all’agente postale prima della scadenza del termine quinquennale, l’accertamento è risultato tempestivo. La Corte ha respinto anche l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite, perché i precedenti invocati riguardavano l’interruzione della prescrizione, questione estranea al giudizio.
Per gli uffici tributi la pronuncia conferma un’indicazione pratica: nelle notifiche a mezzo posta va conservata la prova della data di consegna dell’atto all’agente postale, decisiva per dimostrare la tempestività dell’accertamento.