La conoscenza effettiva dell'atto impositivo equivale alla notifica ai fini del termine per il ricorso

Nel processo tributario la notificazione di un atto impositivo è l’unica via perché il contribuente possa essere portato a conoscenza di un atto che lo riguarda? Su questo tema si è soffermata la Corte di Cassazione con ordinanza del 3 settembre 2026, n. 24973, decidendo sul ricorso di un contribuente che contestava la declaratoria di inammissibilità, per tardività, dell'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011. Il contribuente sosteneva di esserne venuto a conoscenza solo casualmente, a seguito di un'istanza di accesso agli atti ex l. n. 241/1990 presentata nel maggio 2019 e della consegna dell'atto il 12 giugno 2019, al di fuori del procedimento notificatorio.

La Corte ha anzitutto ricordato che la notificazione non è requisito di esistenza o di validità dell’atto impositivo, ma solo condizione della sua efficacia. Ne consegue che la conoscenza effettiva e piena dell'atto, anche se acquisita aliunde e in presenza di una notifica nulla o inesistente, è equiparabile alla notificazione ai fini della decorrenza del termine perentorio di sessanta giorni previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (allora vigente). L'effetto sanante della conoscenza sostanziale (art. 43 d.P.R. n. 600/1973) opera però solo se essa interviene entro il termine di decadenza del potere accertativo dell’Amministrazione.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha osservato come, pur in assenza di una previsione espressa di equipollenza, sarebbe illogico negare alla conoscenza effettiva, se piena e provata dall’Amministrazione, la stessa capacità della notificazione di far decorrere il termine per l’impugnazione, posto che quest’ultima assicura una conoscenza soltanto legale dell’atto. Richiamando le norme del contenzioso amministrativo che ancorano il termine per ricorrere anche alla «piena conoscenza» dell'atto (d.P.R. n. 1199 del 1971, artt. 2 e 9; art. 41 del D.Lgs. n. 104 del 2010), ritenendole applicabili al processo tributario, la Corte ha disatteso un precedente isolato di segno contrario (Cass. n. 5178/2025), che riteneva non surrogabile altrimenti l’inesistenza di notifica, e ha respinto il ricorso del contribuente.