Imposta di soggiorno: i dati della questura non bastano per l’accertamento comunale

Sull’attitudine dell’incrocio dati tra le dichiarazioni delle società ricettive e la piattaforma Alloggiati Web a formare una prova puntuale dell’effettivo numero di ospiti soggetti all’imposta di soggiorno si è espressa la Corte di giustizia tributaria del Lazio, con sentenza 17/06/2026, n. 3851. Roma Capitale aveva infatti emesso un atto di accertamento nei confronti di una società di gestione di un hotel, contestando un maggior contributo di imposta di soggiorno non versato per circa € 37.000, sulla base di uno scostamento di 6.190 pernottamenti emerso, appunto, dalla citata attività di incrocio dati.

La Corte ha richiamato l’art. 7, c. 5-bis del d.lgs. n. 546/1992, secondo il quale grava sull’amministrazione finanziaria (anche locale) l’onere di provare in modo preciso e circostanziato le violazioni contestate, senza che il giudice possa sopperire alle carenze istruttorie d’ufficio. Il principio codicistico dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. non può essere superato da automatismi presuntivi, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Nel caso concreto, il metodo adottato dal Comune per accertare eventuali infedeltà dichiarative del gestore è stato ritenuto scorretto. I dati, raccolti ai sensi dell’art. 109 del T.U.L.P.S. per fini di pubblica sicurezza da Alloggiati Web, rispondono ad altra logica (monitoraggio di ogni ingresso in struttura) e non tengono conto delle esenzioni regolamentari, non considerano partenze anticipate e possono riportare duplicazioni informatiche. In giudizio, la società resistente aveva dimostrato l’illegittimo conteggio di circa 1400 pernottamenti di cittadini afghani, esenti in quanto sottoposti a isolamento sanitario dall’ASL.

La pronuncia ricorda dunque che l'incrocio con banche dati istituite per finalità diverse da quelle fiscali non può sostituire un'istruttoria che accerti puntualmente il presupposto specifico del tributo locale.