IMPI sulle piattaforme marine: confermata la tassazione integrale

La Corte di Giustizia del Lazio, con sentenza 4 maggio 2026, n. 2643, si è espressa su una causa originata dal rifiuto al rimborso, da parte del MEF, di una somma di circa € 1.170.000 versati da una società a titolo di Imposta immobiliare sulle piattaforme marine, per tre piattaforme di sua proprietà. Tra i motivi d’appello, la società indicava l’incostituzionalità dell’art. 38 del decreto-legge n. 124/2019, istitutivo dell’IMPI, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. e il contrasto dell’imposta con il divieto di aiuti di Stato ex art. 107, par. 1, TFUE, anche nella forma di “aiuto negativo”.

Sul primo profilo, la Corte ha ricordato che l'art. 38 del D.L. n. 124/2019 istituisce l'IMPI «in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria» gravante sugli stessi manufatti, sicché la nuova imposta non si aggiunge ma sostituisce l'IMU precedentemente dovuta, senza determinare alcuna violazione dei principi di eguaglianza e capacità contributiva. Sul secondo profilo lamentato, cioè la violazione della normativa unionale sugli aiuti di Stato, la Corte ha ritenuto che tale violazione non sussista, poiché la disciplina dell’IMPI non determina un trattamento selettivo idoneo a falsare la concorrenza a scapito di un determinato settore produttivo, limitandosi a introdurre un autonomo tributo sostitutivo delle imposte immobiliari locali sugli stessi manufatti.

I giudici laziali hanno poi aderito espressamente all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in ordine alla determinazione del valore imponibile delle piattaforme marine tramite il costo storico o di costruzione, al loro degli ammortamenti, risultante dalle scritture contabili e rivalutato secondo i coefficienti stabiliti dal Ministero.

La pronuncia, letta congiuntamente a Cass. n. 14547/2025 commentata altrove, offre un quadro ormai coerente per gli operatori del settore estrattivo offshore: l'IMPI è tributo sostitutivo pienamente legittimo sotto il profilo costituzionale ed euro-unitario, e la sua base imponibile, in assenza di accatastamento, include integralmente il valore contabile degli impianti.