IMU sulle piattaforme marine: in assenza di accatastamento la base imponibile si determina con il criterio contabile

Sulla potestà impositiva del Comune per beni collocati in mare e la possibilità o meno di tassare un bene non accatastabile si è pronunciata la V^ sezione tributaria della Corte di Cassazione con sentenza 30 maggio 2025, n. 14547. La causa contrapponeva un’importante società petrolifera, proprietaria di una piattaforma marina situata a circa 22 km dalla costa e non iscritta al catasto, ad un comune abruzzese, che aveva determinato la base imponibile della piattaforma sulla base dei valori patrimoniali risultanti dalle scritture contabili della società, adeguati secondo i coefficienti del D.M. MEF 14 aprile 2017, e notificato i conseguenti accertamenti IMU.

In primo luogo, la Corte ha sgomberato il campo dalla tesi, sostenuta dalla società, che il territorio comunale sia un'entità diversa, dal punto di vista qualitativo, dal territorio nazionale: entro i confini di quest’ultimo, comprensivo del mare territoriale ex art. 118 Cost., non esistono “zone franche” dal punto di vista della competenza amministrativa (e della potestà impositiva) degli enti territoriali della Repubblica. Quanto alla determinazione della base imponibile, la Corte ha chiarito che, in assenza di accatastamento, trova applicazione il criterio contabile previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992, già avallato dalla Corte Costituzionale (con sent. n. 67/2006), fondato sui valori patrimoniali indicati dalle scritture contabili della società proprietaria, opportunamente adeguati con i coefficienti stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Richiamando i propri precedenti in materia di piattaforme petrolifere (Cass. n. 13794/2005 e n. 3618/2016), la Corte ha ricondotto le piattaforme marine alla nozione di immobile rilevante ai fini fiscali, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del R.D.L. n. 652/1939 e del D.M. n. 28/1998, in linea con quanto già affermato per discariche, centrali elettriche, parchi eolici e centrali telefoniche. La Corte ha quindi confermato la piena assoggettabilità di tali beni a tassazione, legittimando ulteriormente il ricorso al criterio contabile per la determinazione della base imponibile.

A questo riguardo si segnala che la recente riforma dei tributi locali (D.lgs. n. 147/2026) è intervenuta in materia di imposte immobiliare sulle piattaforme marine (istituita dal D.L. 124/2019, quindi successiva ai fatti di causa), allineando i rinvii normativi all’attuale disciplina vigente IMU. Questo e molti altri argomenti saranno trattati nel prossimo webinar Delfino &Partners del 16 settembre dedicato alla riforma.