FCDE agevolato, il calcolo sugli anni consolidati

In merito alla corretta applicazione del cosiddetto "metodo agevolato" previsto dalla FAQ n. 25 Arconet per il calcolo della percentuale di riscossione ai fini del FCDE, evidenziamo:

La FAQ n. 25 prevede che, per gli esercizi armonizzati (D.Lgs. 118/2011), il rapporto di riscossione sia determinato come segue:

(incassi di competenza dell'esercizio X + incassi nell'esercizio X+1 in conto residui dell'esercizio X) / accertamenti dell'esercizio X.

La logica della norma è quella di misurare la reale capacità di riscossione considerando anche gli incassi intervenuti nell'anno immediatamente successivo, che costituiscono fisiologico completamento della riscossione dell'esercizio di riferimento.


Nel caso del bilancio 2027-2029 si ipotizza di assumere come periodo di riferimento, con il metodo ordinario gli anni 2022-2026; con il metodo agevolato con slittamento gli anni 2021-2025.

Tuttavia, si rileva che, nel momento in cui viene elaborato il FCDE durante il 2026 o prima della chiusura definitiva dell'esercizio, potrebbero non essere ancora consolidati tutti gli incassi avvenuti nel 2026 sui residui 2025.

Ci si chiede allora se, per l'ultimo anno del quinquennio, sia corretto escludere gli incassi dell'esercizio successivo non ancora definitivamente determinabili.


Occorre individuare due scenari:

Applicazione letterale della FAQ 25

Per il bilancio 2027-2029 predisposto nel 2026:

annualità osservate: 2021-2025

per il 2025 si considerano:

incassi di competenza 2025;

incassi sui residui 2025 effettuati nel 2026.

Il problema è che il 2026 non è ancora chiuso e quindi il dato dell'ultimo anno non è definitivo.


Utilizzo di un quinquennio completamente consolidato

Si assumono invece:

annualità osservate: 2020-2024

con il completamento delle riscossioni:

residui 2020 riscossi nel 2021;

residui 2024 riscossi nel 2025.

In questo modo, tutti i dati sono definitivi; il 2025 è già chiuso; non si utilizzano dati parziali del 2026; la percentuale di riscossione è costruita su informazioni complete e stabili.

Riteniamo che la logica della FAQ 25 sia proprio quella di consentire che il quinquennio sia "arretrato" di un anno, proprio per lavorare su dati consolidati. In tale ottica, nel corso del 2026, utilizzare il periodo 2020-2024 con completamento delle riscossioni fino al 2025 appare una soluzione ragionevole e, sotto il profilo statistico, più affidabile del periodo 2021-2025 con riscossioni 2026 ancora in formazione.


Nel caso di un bilancio di previsione 2027-2029 predisposto nell'ottobre 2026, occorre distinguere tra:

periodo di osservazione (quinquennio);

dati di riscossione disponibili al momento dell'elaborazione.

Se l'ente utilizza il metodo previsto dalla FAQ Arconet n. 25 con lo slittamento del quinquennio, il periodo di osservazione sarà normalmente: 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 e non comprenderà il 2026.

Per ciascun anno del quinquennio si considerano:

2021 competenza 2021 + residui 2021 riscossi nel 2022

2022 competenza 2022 + residui 2022 riscossi nel 2023

2023 competenza 2023 + residui 2023 riscossi nel 2024

2024 competenza 2024 + residui 2024 riscossi nel 2025

2025 competenza 2025 + residui 2025 riscossi nel 2026

Il punto critico è proprio l'anno 2025, perché nell'ottobre 2026 non è ancora terminato l'esercizio 2026 e quindi gli incassi sui residui 2025 potrebbero ancora aumentare fino al 31 dicembre 2026.