CUP e FCDE: necessario ricostruire la serie storica a partire dalle entrate sostituite
L’esatta qualificazione del Canone unico patrimoniale, istituito dalla legge di bilancio per il 2020 (l. n. 160/2019), continua ad essere motivo di confronto tra Enti e organi di controllo giurisdizionali. Con riferimento allo specifico aspetto della quota da accantonare ai fini della costituzione del FCDE si è pronunciata poco tempo fa la Sezione di Controllo della Corte dei Conti Toscana, con deliberazione del 03/08/2026, n. 156, esaminando il rendiconto annuale 2024 di un Comune. L’Ente nella composizione del FCDE aveva calcolato la percentuale di smaltimento dei residui del quinquennio precedente (con utilizzo dei dati del 2019, come permesso dall’art. 107-bis del D.L. n. 18/2020) considerando distintamente le poste riferite al CUP (per le sole annualità 2023 e 2024) rispetto alle cinque voci di entrata precedenti (Imposta comunale pubblicità, Tosap permanente, Tosap temporanea, Cosap permanente, Cosap temporanea).
La Corte ha ricordato che il canone unico ha sostituito la tassa e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Il metodo adottato dal Comune muoveva invece dal presupposto che il CUP costituisse una entrata del tutto diversa e autonoma dalle precedenti. Secondo i giudici, al contrario: «Non si tratta quindi di una nuova fonte impositiva "in senso sostanziale", ma di un accorpamento e riordino di entrate preesistenti. Ne consegue che, ai fini del FCDE, la serie storica deve essere ricostruita cumulando i dati delle entrate sostituite, non potendo il canone essere qualificato come nuova entrata, definita - dai principi contabili - come posta per la quale risulta assente qualsiasi dato storico attendibile, fattispecie che nel caso in esame non ricorre».
Irrilevante, a parere del collegio giudicante, è la pregressa incertezza sulla natura tributaria o patrimoniale del CUP, risolta definitivamente dalle SS.UU. della Cassazione con la nota sentenza n. 12225/2026 del maggio scorso, sostenendo invece che l’Ente debba verificare concretamente l’attendibilità delle riscossioni, tale da garantire una definizione del Fondo idonea a tutelare gli equilibri di bilancio. La capacità effettiva di incasso del CUP deve quindi essere valutata considerando i dati riferiti alle imposte soppresse dal 2020.