FCDE accelerato aiuta la quadratura del bilancio tecnico, ma occorre prudenza sull'utilizzo delle risorse liberate
La quadratura del bilancio tecnico 2027-2029 passa anche dalla verifica della possibilità di applicare il metodo accelerato per il calcolo del FCDE - fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla base delle risultanze dei rendiconti 2025 – 2024 – 2023 – 2022, come da novella normativa introdotta dall’art. 1, comma 659, lett. a), della L. 199/2025, applicata con il DM Ministero dell’Economia e delle Finanze 16.03.2026 e recepita nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, nuovo paragrafo 3.3-bis.
La norma citata dispone:
“659. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi degli articoli 3, comma 6, e 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati 4/1, 4/2 e 9 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011:
a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi;
b) per garantire il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a)”;
Il Decreto Ministero Economia e Finanze 16.03.2026, di modifica ai principi contabili all. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi, dispone:
“Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l’avvio di procedure di riscossione più efficace, attraverso l’ingiunzione piuttosto che i ruoli, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi. In sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, e di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, le città metropolitane, le province, i comuni e le unioni di comuni che accertano un’accelerazione della propria capacità di riscossione, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3-bis, e non possono adottare la facoltà di cui al precedente periodo. L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata”.
Tuttavia, fermo restando che non tutti gli enti locali sono in condizione di applicare al bilancio 2027-2029 il metodo di calcolo FCDE di cui al paragrafo 3.3 bis Dlgs 118/2011 e smi, occorre evidenziare alcuni aspetti:
Il comma 659 della legge n. 199/2025 e il DM MEF 16 marzo 2026 introducono una misura eccezionale e transitoria che consente, in presenza di specifici requisiti, di determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) valorizzando il miglioramento della capacità di riscossione già registrato in un solo esercizio, anziché attendere che tale miglioramento si consolidi secondo le regole ordinarie. La finalità è quella di consentire agli enti che hanno realmente migliorato la propria riscossione di liberare risorse di bilancio in tempi più rapidi, senza attendere gli effetti della media pluriennale.
Tuttavia, proprio perché si tratta di una deroga al principio ordinario di prudenza, la norma deve essere letta con estrema cautela sotto il profilo della programmazione finanziaria. La novella normativa non modifica in via definitiva il metodo di calcolo del FCDE previsto dal principio contabile applicato (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), ma introduce una finestra temporanea. La possibilità di applicare il nuovo criterio riguarda infatti esclusivamente il bilancio di previsione 2027-2029; il bilancio 2028-2030; il bilancio 2029-2031; con facoltà di anticipazione soltanto in sede di assestamento del bilancio 2026-2028.
Successivamente, salvo eventuali futuri interventi legislativi, gli enti torneranno ad applicare integralmente le regole ordinarie di determinazione del FCDE. Ma non solo: se l’ente locale non manterrà la capacità di riscossione richiesta dalla norma, ritornerà ad applicare il sistema ordinario di calcolo FCDE anche prima della conclusione del periodo sperimentale della norma.
Il principale profilo di attenzione da porre sulla questione riguarda, quindi, l'utilizzo del margine finanziario che deriva dalla riduzione del FCDE. Quando il fondo diminuisce, infatti, il bilancio dispone di maggiori risorse correnti apparentemente "libere". Dal punto di vista contabile, ciò aumenta la capacità di finanziare nuove spese. Ma tali spese possono essere solo NON permanenti; l’ente non può utilizzare il risparmio di risorse derivanti da ricalcolo FCDE accelerato per finanziare nuovi servizi continuativi o comunque contratti e convenzioni pluriennali, altrimenti si ritroverà negli anni seguenti maggiori spese ormai consolidate a fronte di minori risorse disponibili per finanziarle.