Riforma tributi locali, deroga al versamento diretto delle entrate
L’art. 7 del Dlgs 147/2026 introduce un principio di canalizzazione diretta delle entrate locali, derogando alla disciplina generale dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997. Il punto centrale è che tributi ed entrate locali devono essere versati direttamente all’ente creditore, attraverso i canali indicati dalla norma (tesoreria, conti postali, F24 ove previsto, strumenti elettronici, PagoPA e altri strumenti del CAD). Come noto, la finalità è evidentemente quella di ridurre l’intermediazione nella riscossione e assicurare maggiore tempestività, tracciabilità e disponibilità delle somme per l’ente.
La disposizione, tuttavia, non introduce un obbligo assoluto: sono espressamente salvaguardate alcune fattispecie, tra cui:
le entrate riscosse a canone fisso;
le somme derivanti da procedure esecutive;
i versamenti relativi a aree mercatali o posteggi, con obbligo di riversamento all’ente entro il termine fissato dall’ente e comunque entro il decimo giorno lavorativo;
le specifiche modalità previste per l’IMU dall’art. 1, comma 765, L. 160/2019;
alcune modalità di riscossione tramite gestori iscritti all’albo ex art. 53 D.Lgs. 446/1997.
Per le entrate non tributarie, il principio della canalizzazione diretta viene sostanzialmente confermato, ma con l’esclusione dell’F24 e con la conservazione di specifiche ipotesi di riscossione tramite gestori qualificati.
Il nuovo comma 1-bis aggiunge che la disciplina non si applica ai versamenti effettuati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, evitando sovrapposizioni con il regime della riscossione nazionale.
NOVELLA NORMATIVA:
Art. 7 Dlgs 147/2026
1.In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice. FANNO ECCEZIONE I CASI IN CUI LE ENTRATE SONO RISCOSSE SULLA BASE DI UN CONTRATTO A CANONE FISSO. FANNO, ALTRESÌ, ECCEZIONE LE ENTRATE RINVENIENTI DA PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO IL DEBITORE, PRESSO TERZI O DA VERSAMENTI EFFETTUATI DAI SOGGETTI CHE OCCUPANO AREE MERCATALI O DI POSTEGGIO E LE SOMME RISCOSSE SONO RIVERSATE SUL CONTO CORRENTE DELL'ENTE CREDITORE, ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALL'ENTE LOCALE, COMUNQUE NON SUPERIORE AL DECIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO ALLA RISCOSSIONE PER ESSERE ACQUISITE AL BILANCIO DELL'ENTE STESSO.
Restano comunque ferme le disposizioni di cui ALL'ARTICOLO 1, COMMA 765, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160, RELATIVE AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo periodo, con esclusione del sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero, a decorrere dal 1º ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciute dall'Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore. I versamenti effettuati al soggetto di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all'articolo 1, comma 3.