CUP pubblicità: tassabili i cartelli informativi nel centro commerciale che riportano il logo dell’impresa

Con sentenza del 23 luglio 2026, n. 651, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto ha accolto l’appello del soggetto incaricato della riscossione per conto di un Comune, confermando tre avvisi di accertamento CUP relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021, emessi nei confronti di una società per gli impianti installati all’interno di un centro commerciale. I cartelli contestati, recanti indicazioni per l’orientamento di clienti e operatori quali «parcheggio», «uscita» e «carico-scarico merci», riportavano logo e denominazione di una società.

La Corte ha ricordato che la disciplina legislativa non fornisce una definizione di «mezzo pubblicitario», limitandosi a individuare il presupposto nella diffusione di messaggi pubblicitari mediante forme di comunicazione visive o acustiche (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993). Ciò che rileva è quindi l’astratta possibilità che il messaggio, in rapporto all’ubicazione del mezzo, raggiunga un numero indeterminato di destinatari.

Nel caso concreto, esaminate le immagini fotografiche degli impianti, la Corte ha ritenuto integrato il requisito della diffusione in luogo aperto al pubblico, trattandosi di un centro commerciale destinato ad accogliere un numero indeterminato di potenziali clienti. Determinante è risultata la circostanza che ciascun cartello riportasse, unitamente alle indicazioni di servizio, la denominazione o il logo della società, conferendo agli impianti anche una funzione pubblicitaria.

Per gli uffici comunali e i concessionari, la pronuncia conferma che la segnaletica direzionale o informativa collocata in spazi aperti al pubblico, quali i centri commerciali, può costituire presupposto impositivo quando reca segni distintivi dell’impresa, dovendosi valutare in concreto il contenuto del messaggio e non la sola finalità dichiarata dell’impianto.