CUP: il canone pubblicitario spetta al comune anche per gli impianti installati su strade di altro ente
La spettanza del canone unico in materia di esposizione pubblicitaria ha dato luogo negli anni a diverse controversie tra Comuni e altri enti. Soprattutto le Province, dopo l’entrata in vigore della legge n. 160/2019, hanno iniziato a pretendere per sé il prelievo del CUP per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata lungo strade provinciali, anche se attraversanti centri abitati. La questione è così spesso finita in tribunale e la giurisprudenza sta lentamente tendendo verso un’interpretazione a vantaggio dei Comuni. Ne è un esempio la sentenza n. 211 del 26 febbraio 2026, con cui la CGT di secondo grado del Piemonte ha respinto l'appello di una società contro l'avviso di accertamento con cui un Comune aveva richiesto il canone unico per il 2022 relativo a quattro impianti pubblicitari collocati lungo la strada statale SS 460, nel territorio comunale ma fuori dal centro abitato.
La società eccepiva che ai sensi della legge n. 160/2019, trattandosi di impianti su strada appartenente ad altro ente, il Comune non fosse né il soggetto che aveva rilasciato la concessione di occupazione né quello che aveva rilasciato l'autorizzazione pubblicitaria ai sensi dell'art. 23 C.d.S e che, dunque, non fosse titolare della pretesa impositiva. Il Comune replicava che il canone si fonda su due distinti presupposti, l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, e che quest'ultima genera la pretesa comunale a prescindere dalla proprietà della strada.
La Corte, pur rilevando i giudicati contrastanti nella giurisprudenza di merito, ha applicato l'art. 1, commi 816, 817, 819, 820 e 835, della legge n. 160 del 2019, ricavandone che il presupposto di cui al comma 819, lettera a) (occupazione di aree pubbliche) e quello di cui alla lettera b) (diffusione di messaggi pubblicitari) sono distinti. Il comma 820, che prevede l'assorbimento del canone per l'occupazione in quello per la pubblicità, opera per evitare duplicazioni nei confronti di un medesimo soggetto attivo. La nuova disciplina assegna al Comune la titolarità del canone pubblicitario nella misura idonea a garantire il gettito dei tributi sostituiti (comma 817), in continuità con il regime previgente.
Nel caso di specie, ha osservato il Collegio, l'impianto installato fuori dal centro abitato ma nel territorio comunale integra sia l'occupazione di suolo pubblico sia la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune. La titolarità del canone per l'occupazione resta quindi in capo al proprietario della strada, salvo quanto previsto dal comma 818, mentre quella per la pubblicità fa capo al Comune. La Corte ha trovato conforto in questa lettura nella circolare UPI del 18 febbraio 2021 e nei chiarimenti dell'IFEL, secondo cui gli enti proprietari delle strade sono titolari della sola componente relativa all'occupazione.
La pronuncia è utile per i Comuni che riscuotono il canone pubblicitario per impianti su strade statali o provinciali, purché la diffusione dei messaggi avvenga nel proprio territorio. Considerato che l’orientamento non è ancora uniforme, è opportuno che l'ente motivi con cura l'atto di accertamento, distinguendo il presupposto pubblicitario da quello occupatorio.