Crisi di impresa e tributi locali, testo a fronte con le modifiche della Riforma Dlgs 147/2026
Come abbiamo più volte evidenziato in altre NEWS, l’art. 4 del Dlgs 147/2026 prevede estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali degli istituti previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La novella normativa compie un’operazione sistematica su sei istituti specifici del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), che ha sostituito la legge fallimentare del 1942, prevedendo una serie di istituti volti a prevenire la crisi d’impresa, evitando per quanto possibile la messa in liquidazione. Alla menzione dello Stato (sub specie Agenzie fiscali o amministrazione finanziaria) l’art. 4 associa Regioni ed enti locali, che diventano parti a pieno titolo nelle procedure di gestione della crisi d'impresa per i propri crediti tributari. Le procedure interessate dalla riforma sono: composizione negoziata (art. 23), transazione negli accordi di ristrutturazione (art. 63), piano di ristrutturazione omologato (art. 64-bis), concordato preventivo (art. 88), giudizio di omologazione (art. 245) e procedure di gruppo (art. 284-bis).
Dal punto di vista pratico, si segnala che gli Enti dovranno individuare il soggetto competente a sottoscrivere gli accordi e decidere sulle proposte, aggiornando i propri regolamenti di organizzazione o gli atti di conferimento di responsabilità amministrative legate alla riscossione. Infine, nel caso di un'impresa con stabilimenti in più Comuni, il debitore deve notificare la proposta a tutti gli enti locali titolari di crediti, indipendentemente dal domicilio fiscale.
Delfino & Partners affianca i Comuni anche in queste procedure (scrivere a info@gruppodelfino.it)
Presentiamo il TESTO A FRONTE con le modifiche normative citate