Valorizzazione della professionalità del personale flessibile nelle PA

L’articolo 1, comma 15-sexies del DL 144/2026, in fase di conversione in legge al fine di valorizzare, nell’ambito del settore pubblico, la professionalità acquisita dal personale assunto con contratti di lavoro flessibile, anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per gli enti e le aziende speciali che operano in ambito locale, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di riservare - nelle procedure selettive per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027 - UNA QUOTA NON SUPERIORE AL 20 PER CENTO DEI POSTI MESSI A BANDO NONCHÉ DI VALORIZZARE L’ESPERIENZA PROFESSIONALE ACQUISITA. Tale facoltà riconosciuta alle amministrazioni è volta a favorire lavoratori che abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile - ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - nel medesimo profilo professionale presso l'amministrazione che bandisce il concorso.


La novella normativa prevede:

15-sexies. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con contratti di lavoro flessibile, anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti e le aziende speciali previsti dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, nelle procedure selettive per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027, riservare una quota non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso ovvero prevedere la valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita a favore dei soggetti che abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, stipulati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nel medesimo profilo professionale presso l’amministrazione che bandisce il concorso.


Come si legge nella Nota dell’Ufficio studi della Camera, il comma 2 dell’art. 36 del Dlgs 165/2001 ammette la stipula, presso le pubbliche amministrazioni, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’art. 35. Quest’ultimo art. 35, in particolare, al comma 3-bis, prevede, alla lettera a), la possibilità di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico, riservando, al personale che ha maturato almeno 3 anni di servizio alle dipendenze della PA che emana il bando, dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi


Gli uffici parlamenti hanno rilevato un appunto in proposito:

Considerato che la norma prevede espressamente di riservare una quota non superiore al 20 per cento dei posti messi a bando in favore del personale flessibile in oggetto, si valuti l’opportunità di chiarire cosa si intenda per l’ulteriore facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazione di valorizzare l’esperienza professionale acquisita dal suddetto personale flessibile.

Considerata la genericità del riferimento al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 laddove si richiamano gli enti e le aziende speciali, si valuti altresì l’opportunità di indicare specificamente l’articolo di riferimento, atteso che nel richiamato provvedimento l’art. 114 menziona le aziende speciali e le istituzioni dell’ente locale.