Omesse dichiarazioni plurime, si applica il cumulo giuridico
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con Ordinanza n. 8667/2026, ha affermato che in presenza di omesse dichiarazioni in materia di tributi locali per diversi anni d’imposta va applicato il cumulo giuridico, con l’irrogazione di una sanzione unica per tutte le violazioni commesse fino alla data di riforma delle sanzioni tributarie attuata in seguito alla legge delega fiscale.
L’Ordinanza evidenzia che in ragione delle data di commissione delle violazioni contestate, occorre fare riferimento al testo dell'art.12 comma 5 cit. applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ossia a quello anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 1, lett. f), n. 5), D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, che ha sostituito il comma 5 con gli attuali commi 5 e 5-bis, a decorrere dal 29 giugno 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 87/2024, con la precisazione che ai sensi dell'art.. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 87/2024 il testo novellato si applica per le violazioni commesse a partire dal 1/9/2024.
Nello specifico, secondo la cassazione, il giudice di 2’ grado ha violato la disciplina della continuazione di cui all'art.12 comma 5 cit. invocato dalla contribuente, considerato che, pur riconoscendone correttamente l'applicazione della disposizione alla fattispecie in esame, non ne ha fatto buon governo, essendosi limitato a rideterminare la sanzione nella metà in relazione alla sola annualità del 2020 in applicazione di una sorta di criterio equitativo estraneo al paradigma legale, anzichè procedere alla rideterminazione della sanzione complessiva anche con riferimento alle altre annualità, dal 2014 al 2019, come, invece, imposto dall'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997 nel testo applicabile ratione temporis (violazioni anteriori al 1/9/2024) secondo cui -trattandosi, di omessa denuncia ai fini TOSAP, contestata per ciascun anno di imposta dal 2014 al 2020 con distinti avvisi di accertamento - "quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo."