Normale retribuzione durante le ferie, Anci ripropone l’emendamento

In materia di ferie retribuite e di normale retribuzione durante le ferie, abbiamo dedicato specifici approfondimenti, tenuto anche conto del fatto che lo schema di DL 144/2026 conteneva una specifica disposizione in tale senso, poi espunta in sede di approvazione definitiva.

Adesso, in fase di conversione in legge del DL 144/2025, ANCI in audizione evidenzia la necessità di ritonare sulla norma, che tuttavia, a nostro avviso dovrebbe essere maggiormente esplicativa rispetto al richiamo del concetto di normale retribuzione, che già richiama il CCNL funzioni locali.

ANCI propone di inserire all’art. 1, dopo il comma 1 del DL 144/2026 il seguente comma:

1-bis. Nel rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’espressione “ferie retribuite” di cui al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, va intesa nel senso che durante i periodi di fruizione delle ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva”.


Motivazione di ANCI è la seguente:

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel dare attuazione all’art. 7 della Direttiva n. 88/2003, ha stabilito che l’espressione “ferie annuali retribuite” va letta nel senso che il lavoratore mantenga anche durante il periodo di riposo lo stesso livello retributivo ricevuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, in quanto il lavoratore rischia di essere indotto a non godere delle ferie e, quindi, a rinunciare all’esercizio di un diritto, se il compenso ricevuto durante le ferie annuali dovesse essere inferiore alla retribuzione ordinaria che viene corrisposta durante i periodi di lavoro effettivo, in quanto ciò determinerebbe una diminuzione della sua retribuzione.

La giurisprudenza della CGUE si è formata in ambito di rapporti di lavoro privati, che sono governati da una contrattazione collettiva peculiare e differente rispetto a quella in vigore in Italia nel pubblico impiego; tuttavia, le sentenze della CGUE hanno “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (Cass. n. 13425/2019).

Questa interpretazione, tuttavia, se applicata sic et simpliciter al pubblico impiego potrebbe portare a delle distorsioni in quanto aumenterebbe il costo del pubblico impiego, con sofferenza per gli equilibri di bilancio degli Enti pubblici, in particolare di quelli di dimensioni medio piccole, come i Comuni, senza tuttavia conseguire la finalità che ha ispirato la CGUE, ovvero quella di tutelare il diritto alle ferie dei dipendenti.

Questa eventualità, vale a dire il pericolo che i dipendenti potrebbero essere indotti a rinunciare di fatto alle ferie, non può verificarsi nel settore del pubblico impiego contrattualizzato in quanto in ambito nazionale operano norme statali e pattizie che di fatto obbligano il lavoratore a fruire delle ferie maturate entri tempi certi, non danno diritto alla monetizzazione delle ferie arretrate, se non per casi specifici indipendenti dalla volontà del lavoratore, e pongono a carico del datore di lavoro pubblico non solo l’obbligo di sovraintendere alla corretta gestione delle ferie, ma lo responsabilizzano in caso di inosservanza delle disposizioni dettate in materia.

Visto il complesso normativo e giurisprudenziale di cui si è fatto cenno appare opportuno introdurre una norma di interpretazione autentica che per il pubblico impiego consenta di dare corretta attuazione al principio espresso dall’art. 7, comma 1, della Direttiva n. 88/2003, fatto proprio dall’art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, avendo cura di tutelare il diritto del dipendente pubblico a vedersi riconosciuto un periodo annuale di ferie retribuite, senza che ciò comporti il sacrificio dei principi di finanza pubblica.