Personale pubblico: regime delle ferie e mobilità volontaria,
Il D.L. n.144/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026 ed in corso di conversione con termine fissato al 6 ottobre 2026, è un provvedimento "omnibus" che incide su diverse aree del diritto del personale delle pubbliche amministrazioni.
La novità di maggiore impatto sistematico riguarda il regime delle ferie.
L'art. 1 del decreto modifica il divieto assoluto di monetizzazione codificato nell'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 (conv. L. 135/2012), introducendo la possibilità di corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ma esclusivamente alla cessazione del rapporto di lavoro ed a condizione che il datore di lavoro dimostri di aver preventivamente invitato il dipendente a fruire delle ferie, avvertendolo espressamente che, in difetto, le avrebbe perse senza diritto ad alcun compenso sostitutivo.
L'onere della prova ricade interamente sull'amministrazione: in caso di contenzioso, la mancata dimostrazione dell'avviso formale determina il diritto del lavoratore all'indennità.
La riforma recepisce un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che trae radici nelle Sentenze della Grande Sezione della Corte di Giustizia UE del 6 novembre 2018 (cause C-619/16 e C-684/16, Kreuziger e Max-Planck) e del 18 gennaio 2024 (causa C-218/22, BU c. Comune di Copertino), nonché nelle pronunce della Cassazione, da ultimo Cass. sez. lav. n. 18590/2026, n. 18889/2025 e n. 9982/2024, che hanno esteso il principio del previo invito formale anche ai dirigenti pubblici, nonostante la loro autonomia organizzativa.
Sul fronte amministrativo, il Consiglio di Stato (sez. V, 30 ottobre 2025) ha precisato che il regime di perdita non opera quando la mancata fruizione sia imputabile a cause oggettive estranee alla volontà del lavoratore, quali malattia, inidoneità o maternità.
Le nuove disposizioni si applicano alle ferie maturate dopo la conversione in legge del Decreto.
L'art. 1 interviene, altresì, sull'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina il passaggio diretto volontario tra amministrazioni.
Le modifiche, che si inseriscono nel solco delle riforme apportate dal D.L. 80/2021 e dal D.L. 25/2025 (conv. L. 69/2025), ulteriormente disciplinano il regime del previo assenso dell'ente cedente.
La cornice interpretativa di riferimento è offerta dalla Corte di Cass. sez. lav. n. 25711/2026, che ha chiarito come il lavoratore vanti nella mobilità un interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura, e non un diritto soggettivo al trasferimento: il diniego dell'ente di provenienza rimane legittimo se sorretto da concrete esigenze organizzative e adeguatamente motivato.
Sul fronte dell'inquadramento in ruolo, l'art. 1 proroga fino al 31 dicembre 2026 la facoltà, già introdotta dalla L. 69/2025, di procedere all'inquadramento del personale a tempo indeterminato in posizione di comando, nell'ambito delle capacità assunzionali di ciascuna amministrazione e con applicazione del vincolo del 15% di destinazione al personale in comando.
Rimane fermo il requisito di almeno 12 mesi di comando con valutazione positiva, nonché la necessità di aggiornare il PIAO.