Non si può giustificare l'acquisto di una partecipazione societaria con l'importo modesto impiegato

La Corte Conti Piemonte, con delibera n. 111/2026 ha censurato l’operato di un Comune che ha delibera l’acquisizione di una piccola quota societaria per l’adesione auna azienda turistica locale, dichiarando l’adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2026/2028 approvato dall’Ente.

Pur garantendo giustificazione della coerenza della partecipazione con le finalità istituzionali perseguite, con conseguente soddisfazione, a livello legislativo, dei vincoli di scopo e di attività, il Comune non è esonerato dall’indicare le ragioni della “necessità” di ricorrere allo strumento societario “per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (…)”. La motivazione analitica richiesta al riguardo dall'art. 5 TUSP risponde a esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa e di tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore di riordino delle partecipazioni pubbliche, contenimento della proliferazione di organismi societari non strategici, efficientamento della gestione delle partecipazioni e razionalizzazione della spesa pubblica.

Come già ribadito dalla Sezione, la “necessità della società” va intesa non in senso assoluto (ossia come impossibilità di una scelta alternativa), ma relativo, quale accertata maggiore idoneità della partecipazione ad assolvere alle finalità istituzionali dell’Ente, rispetto all’autoproduzione e all’esternalizzazione in senso stretto (vd. deliberazioni nn. 103/2025/PASP, 81/2024/ PASP; 190/2024/PASP; 80, 81, 92, 93, 96, 104, 106, 107, 108, 109, 110/2023/PASP; in termini vd. anche Sez. reg. contr. Lazio, deliberazione n. 59/2023/PASP).

La delibera consiliare esaminata, estremamente sintetica sotto il profilo motivazionale, non dà conto della necessità della forma societaria, limitandosi a valutare la partecipazione all’Azienda Turistica Locale, “coerente con le finalità istituzionali dell’Ente e con gli obiettivi di valorizzazione del territorio comunale, consentendo una più efficace integrazione nelle strategie di promozione turistica provinciale e regionale, nonché una maggiore partecipazione ai progetti, alle iniziative e alle attività promosse dall’organismo medesimo”. Il che non giustifica adeguatamente la scelta in termini di necessità, mancando un’istruttoria comparativa sulle possibili soluzioni alternative o valutazioni circa l’adeguatezza del servizio/funzione turistico, come attualmente espletato, o circa le esigenze di potenziamento dell’offerta turistica locale.