Manutenzione straordinaria su immobile di altro Comune, adibito a caserma
La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 358/2026 si è espressa sulla possibilità per un Comune di sostenere lavori di manutenzione su immobile di altro Comune adibito a caserma.
Il quesito concerne la possibilità di concorrere alle spese per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà del comune di Sant’Angelo Lodigiano, sede della caserma dei Carabinieri, presidio di sicurezza anche per i comuni vicini.
Nel dettaglio, il Sindaco del Comune di Pieve Fissiraga premette che l’immobile, risalente al 1974, necessita di lavori di efficientamento energetico e, in generale, di un rinnovato adeguamento alle migliori condizioni del luogo di lavoro dei militari e che tutti i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio di competenza della caserma (Sant’Angelo Lodigiano, Borgo San Giovanni, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Marudo, Pieve Fissiraga e Valera Fratta) concordano sulla necessità di eseguire e concorrere alle spese per tali indifferibili interventi, avendo condiviso un’intesa in tal senso in occasione del Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto.
Il Comune di Sant’Angelo Lodigiano, intenzionato a procedere alla ristrutturazione dell’immobile, ha proposto, pertanto, ai detti comuni di accollarsi la metà della spesa, previo raggiungimento di un accordo procedimentale ex art.15 l. 241/1990, seguito da una convenzione ex art.30 d.lgs. 267/2000, in cui siano definiti e regolati i termini della realizzazione dello stesso e, in particolare, la ripartizione dei costi di progettazione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria, il ruolo del comune proprietario dell’immobile come soggetto attuatore e soggetto responsabile, i criteri di contribuzione da parte dei comuni, le modalità di rendicontazione della spesa.
L’accordo, si precisa, potrebbe dimostrare il perseguimento di un interesse pubblico comune, teso ad avvalorare la considerazione che il presidio dei Carabinieri arreca un beneficio a tutti i comuni partecipanti e la spesa prevista è funzionale alle rispettive finalità di sicurezza territoriale a tutela dell’intera comunità.
POSIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI:
“Può ritenersi consentito all’ente locale, il cui territorio ricade nella competenza della caserma sede nell’immobile di proprietà di un comune vicino, di partecipare alle spese di ristrutturazione e manutenzione di detto immobile, funzionale all’esercizio di un comune presidio sul territorio e previa verifica dell’esistenza di contributi statali per gli interventi da realizzare, ove sia ritenuto rispondente al miglior soddisfacimento degli interessi pubblici della comunità amministrata, la cui valutazione spetta unicamente all’Amministrazione. È rimessa, altresì, alla discrezionalità dell’ente locale l’individuazione dello strumento procedimentale e convenzionale mediante il quale realizzare, in accordo con i comuni vicini, l’intervento di ristrutturazione, nel rispetto dei principi di leale collaborazione, proporzionalità ed economicità”.